Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   "Herceptin",  autorizzata  con  procedura  centralizzata
europea  ed  inserita  nel  registro comunitario dei medicinali con i
numeri:
      150  mg  polvere  per  concentrato  per soluzioni per infusione
endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso.
    Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
         del Dipartimento per la valutazione dei medicinali
                        e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 28 agosto 2000
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Herceptin";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva 93/39 CEE" che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 5-6 dicembre 2000 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Herceptin" debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  HERCEPTIN  nelle confezioni indicate
viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    150  mg  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per infusione
endovenosa  1 flaconcino uso endovenoso - n. 034949014/E (in base 10)
11BKWQ (in base 32).