IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello  Stato,  ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  12 maggio  1938,  n. 715, concernente la
delega  all'assunzione  di  impegni  sul bilancio del Ministero delle
finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di tutela dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  la riforma della tassazione
delle  rendite  finanziarie,  che  ha previsto la possibilita' per il
contribuente  di  scegliere tra tre regimi di tassazione: dichiarato,
amministrato  e  gestito,  in  cui  nei primi due regimi l'imposta e'
applicata secondo il criterio della realizzazione e nel terzo secondo
il criterio della maturazione;
  Visto,  l'art.  82,  comma  9,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  che  ha  previsto l'applicazione di uno
strumento  (cosiddetto  "equalizzatore")  attraverso il quale rendere
equivalente,  sotto  il profilo finanziario, la tassazione effettuata
mediante   il   regime   gestito  a  quella  effettuata  mediante  la
dichiarazione  e  il  regime  amministrato  e  in  base  al  quale le
plusvalenze,  le  minusvalenze e i differenziali positivi e negativi,
nonche'  i  proventi  e gli oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter),
c-quater)  e  c-quinquies),  del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i
quali  sia  superiore  a  dodici mesi il periodo intercorrente tra la
data  di  acquisizione  e quella di cessione, chiusura o rimborso dei
titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono
essere  corretti  applicando  gli elementi di rettifica finalizzati a
rendere  equivalente  la  tassazione  in  base alla realizzazione con
quella  in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo
di  possesso,  delle  eventuali  variazioni delle aliquote d'imposta,
nonche'   del  momento  di  pagamento  della  stessa,  dei  tassi  di
rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati
in  mercati  regolamentati  e  di  ogni  altro  parametro  che  possa
influenzare  la determinazione del valore delle attivita' finanziarie
produttive di redditi tassabili in base alla maturazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2000 che
ha  individuato  l'organo  tecnico  competente alla rilevazione delle
quotazioni  dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed
esteri,  di  cui  al  citato  art. 82, comma 9, del TUIR nell'Ufficio
italiano  cambi,  quale  di  agenzia  nazionale  di  codifica per gli
strumenti finanziari;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del citato decreto ministeriale 4 agosto
2000  che  ha  stabilito, altresi', che con convenzione da stipularsi
tra  l'Ufficio  italiano  dei  cambi e il Ministero delle finanze, da
approvarsi  con  decreto ministeriale, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nonche'
le  modalita'  e  i  termini  con  i  quali  attuare  lo  scambio  di
informazioni;
  Considerato  che in data 28 dicembre 2000 e' stata stipulata tra il
Ministero   delle   finanze   e  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  una
convenzione  che  regolamenta  la  rilevazione, da parte dell'Ufficio
italiano  dei  cambi,  delle  quotazioni dei titoli alla fine di ogni
anno,  l'individuazione  delle  modalita'  e  dei tempi inerenti alla
diffusione  dei  dati utili per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio
di informazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvata  la  convenzione stipulata tra il Ministero delle
finanze e l'Ufficio italiano dei cambi, riportata in allegato, che fa
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto, che ha per
oggetto  la  rilevazione,  da  parte dell'Ufficio italiano dei cambi,
delle  quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione
delle  modalita'  e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili
per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio di informazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano