IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela dei dati personali; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma della tassazione delle rendite finanziarie, che ha previsto la possibilita' per il contribuente di scegliere tra tre regimi di tassazione: dichiarato, amministrato e gestito, in cui nei primi due regimi l'imposta e' applicata secondo il criterio della realizzazione e nel terzo secondo il criterio della maturazione; Visto, l'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ha previsto l'applicazione di uno strumento (cosiddetto "equalizzatore") attraverso il quale rendere equivalente, sotto il profilo finanziario, la tassazione effettuata mediante il regime gestito a quella effettuata mediante la dichiarazione e il regime amministrato e in base al quale le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali positivi e negativi, nonche' i proventi e gli oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono essere corretti applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonche' del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha individuato l'organo tecnico competente alla rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, di cui al citato art. 82, comma 9, del TUIR nell'Ufficio italiano cambi, quale di agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha stabilito, altresi', che con convenzione da stipularsi tra l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministero delle finanze, da approvarsi con decreto ministeriale, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nonche' le modalita' e i termini con i quali attuare lo scambio di informazioni; Considerato che in data 28 dicembre 2000 e' stata stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi una convenzione che regolamenta la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalita' e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio di informazioni; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi, riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, che ha per oggetto la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalita' e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio di informazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2000 Il direttore generale: Romano