IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministero del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002; Tenuto conto che e' in corso di approvazione la legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, e che l'urgenza del presente provvedimento non consente di attendere l'approvazione stessa; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1 - terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping. Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.