IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti del Ministero del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;
  Tenuto  conto  che e' in corso di approvazione la legge concernente
il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario  2001,  e  che
l'urgenza  del  presente  provvedimento  non  consente  di  attendere
l'approvazione stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio,
27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre 2000, con i quali
e'  stata  disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni
del  Tesoro  poliennali  5,50%,  con  godimento  1o  novembre  1999 e
scadenza 1o novembre 2010;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei predetti
buoni  del  tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei
buoni  del  Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e
scadenza 1o novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000,
citato  nelle  premesse,  recante l'emissione delle prime due tranche
dei buoni stessi.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale
nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra'
riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presso la predetta societa'.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1  -  terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di coupon
stripping.
  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.