IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visti i decreti ministeriali n. 26620 dell'8 luglio 1999 e n. 27101
del  4 ottobre 1999 con i quali sono stati concessi, rispettivamente,
il  primo  semestre  per  il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio
1998  e  la  proroga  dal  29  luglio  1998  al  28  gennaio 1999 del
trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Visto   quanto   erroneamente  indicato  nei  citati  provvedimenti
relativamente  al  numero massimo dei lavoratori sospesi, per cui, in
luogo  di  n.  2995  beneficiari per l'unita' di Genova e n. 2310 per
l'unita'  di  Legnano  (Milano)  e'  stato  riportato  il  numero  di
duecentodieci  unita'  per l'unita' di Genova, e duecentottantacinque
per l'unita' di Legnano (Milano);
  Vista la nota aziendale del 25 ottobre 2000 nella quale si richiede
la rettifica ai predetti provvedimenti;
  Vista  la relazione di questo ufficio trasmessa in data 28 febbraio
2000  al Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, nella quale peraltro, si e' informato il citato
organo  collegiale  della  necessita' di procedere alla rettifica dei
citati  provvedimenti, alla luce della predetta nota aziendale del 25
ottobre 2000;
  Visto  il  verbale  del Comitato tecnico nella seduta del 16 giugno
2000,  nel  quale  lo  stesso  al fine di consentire la rettifica dei
suddetti provvedimenti di concessione prende atto di quanto richiesto
dall'azienda;
  Ritenuta,    pertanto,    la    necessita'   di   dover   procedere
all'annullamento   e   sostituzione  dei  citati  provvedimenti  onde
riportare  l'esatta  quantificazione  dei  lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione   del   programma  di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  datato 4 agosto 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Ansaldo  Energia con sede in Genova, unita' di Genova, per un
massimo  di  2995 unita' lavorative; Legnano (Milano), per un massimo
di  2310  unita'  lavorative per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28
luglio 1998.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1998 con decorrenza 29
gennaio 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8
luglio 1999, n. 26620.