IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,   n.   510,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.p.a. Italtecno inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in data 8
settembre  2000,  relativa  al periodo dal 15 giugno 2000 al 31 marzo
2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 febbraio 1999 - 16
febbraio   1999  e  7  giugno 2000,  stabilisce  per  un  periodo  di
ventiquattro  mesi, decorrente dal 1 marzo 1999, la riduzione massima
dell'  orario  di  lavoro  da  38  ore  settimanali come previsto dal
contratto  collettivo nazionale del settore industria appalti aziende
Ferrovie  dello  Stato,  applicato  a  34  ore  medie settimanali nei
confronti  di  un  massimo  di  lavoratori  pari  a 613 unita', su un
organico complessivo di n. 681 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 15 giugno 2000 al 31 marzo 2000,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno con
sede in Napoli, unita' di F.S. Benevento, F.S. Caserta, F.S. Napoli e
F.S.  Salerno,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 28 ore settimanali a 34 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
613 unita', su un organico complessivo di 681 unita'.