IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Dersa inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
25 ottobre  2000,  che  unitamente  al  contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 20 settembre 2000
stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 28 settembre
2000,  la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  tessile, abbigliamento applicato, a 15 ore medie settimanali
nei   confronti   di   un   numero   massimo  di  lavoratori  pari  a
quarantaquattro  unita' su un organico complessivo di settantaquattro
unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   autorizzata,   per   il   periodo  dal  28 settembre  2000  al
27 settembre  2001, la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863,  nella  misura  prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Dersa  con sede in Isola Vicentina (Vicenza), unita' di Isola
Vicentina,  frazione  di  Castelnovo  (Vicenza), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  15  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori pari a quarantaquattro unita', su un organico
complessivo di settantaquattro unita'.