IL DIRETTORE
del   Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1999, con il quale l'azienda
ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino e' stata autorizzata ad
espletare  le  attivita'  di  trapianto  combinato di rene-pancreas e
fegato-rene-pancreas, da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "San  Giovanni  Battista"  di Torino in data 12 dicembre
2000,  intesa  ad  ottenere  l'autoriz-zazione  all'inclusione  di un
sanitario   nell'e'quipe   gia'  autorizzata  all'espletamento  delle
predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la legge 1o aprile 1999, concernente disposizioni in materia
di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o  giugno 1999, del Ministro della sanita' che
dispone,   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che  la regione Piemonte adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   "San  Giovanni  Battista"  di  Torino  e'
autorizzata  ad  includere  nell'e'quipe responsabile ad espletare le
attivita'    di    trapianto    combinato    di    rene-pancreas    e
fegato-rene-pancreas  da  cadavere  a  scopo  terapeutico,  di cui al
decreto ministeriale 9 aprile 1999, il seguente sanitario:
    Mussa  dott.  Baudolino,  dirigente  medico  primo livello presso
l'U.O.A.D.U.   chirurgia  oncologica  dell'azienda  ospedaliera  "San
Giovanni Battista" di Torino.