IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari
economici  -  Servizio  per  lo  sviluppo  ed  il coordinamento delle
                        attivita' di ricerca.

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero   della   ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  seguito
denominato MURST;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante:
"Modifiche  alla  legge  1 marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23 ottobre  1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32,
convertito  nella  legge  7 aprile  1995,  n. 104, a valere sui fondi
della  legge  n.  488  del  19 dicembre  1992  e,  i  relativi  esiti
istruttori;
  Viste  le  proposte formulate dal comitato tecnico-scientifico aree
depresse  nella riunione del 31 ottobre 2000, di cui alla nota n. 64,
in pari data, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta
e  contenente  i progetti per i quali il comitato tecnico-scientifico
ha   espresso   parere   favorevole   ai  fini  dell'ammissione  alle
agevolazioni:
  Vista la disponibilita' del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;
  Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle
agevolazioni  nella  predetta riunione e' in corso di acquisizione la
certificazione  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  seguente  progetto  di  centro  di  ricerca  e' ammesso, in via
provvisoria,   alle   agevolazioni   ai   sensi  del  citato  decreto
ministeriale  n.  629  del  23 ottobre  1997,  nella  misura e con le
modalita' di seguito indicate:
Research  Toxicology  Centre  S.p.a. - Pomezia (Roma) - (classificata
grande impresa).
  Progetto: S068-C/F.
  Tipologia  dell'iniziativa:  ammodernamento di un centro di ricerca
con annesso progetto di formazione.
Progetto del centro di ricerca.
  Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 5 agosto 1998.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere  dal  5 agosto  1998, ad
eccezione   per   i  costi  di  progettazione  e  per  gli  studi  di
fattibilita' la cui ammissibilita' decorre dai dodici mesi precedenti
5 agosto 1998.
  Entita'   dell'investimento   ammesso   ai   benefici   di   legge:
L. 2.269.700.000.
  Luogo di svolgimento: Pomezia (Roma).
  Ammontare  massimo  complessivo  del  contributo  in conto capitale
L. 339.600.000.
  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 2.
  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 169.800.000.
  Intensita'  di  intervento  in termini di ESL 0,00% e in termini di
ESN 10,00%.
  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto
e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.
Progetto di formazione.
  Entita' delle spese ammissibili: L. 1.482.000.000.
  Imputazione   territoriale   delle   spese:  attribuita  alla  zona
interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.
  Ammontare  massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa:  L.
963.300.000.
  Percentuale d'intervento: 65,00%.
  Durata del progetto: 25 mesi a partire dal 9 novembre 1998.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 5 agosto 1998.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.