Ai     direttori    degli    uffici
                                  scolastici  regionali  di  Liguria,
                                  Lombardia, Sicilia, Toscana
                                  Ai provveditori agli studi
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  provincia di Trento
                                  Al sovrintendente scolastico per la
                                  scuola in lingua italiana
                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua tedesca
                                  All'intendente  scolastico  per  la
                                  scuola in lingua ladina
                                  Al sovrintendente agli studi per la
                                  regione Valle d'Aosta
                                    e, per conoscenza:
                                  Ai presidenti delle regioni
                                  Ai presidenti delle province
                                  Ai sindaci dei comuni

  Come   e'   noto   alle  SS.LL.,  le  iscrizioni  alle  classi  non
costituiscono  soltanto un adempimento di tipo burocratico o formale,
ma  configurano  un impegno particolarmente importante e delicato per
alunni  e  famiglie,  richiedendo  valutazioni  e  scelte  meditate e
consapevoli,  che  possono rivelarsi fondamentali sia nell'ambito dei
percorsi   scolastici   e   formativi  sia  ai  fini  del  successivo
inserimento nella vita attiva e produttiva.
  Con  riferimento, poi, all'anno scolastico 2001/2002, le iscrizioni
acquistano  ulteriore  significato  e  rilievo  alla  luce dell'ampio
processo   di  riforme  in  atto,  tra  le  quali  meritano  menzione
l'autonomia,  l'innalzamento  dell'obbligo scolastico, l'introduzione
dell'obbligo formativo sino ai 18 anni, il riordino dei cicli.
  Nella  considerazione  che il complessivo disegno di revisione e di
adeguamento  del sistema scolastico e formativo si traduce, sul piano
dell'attuazione,  in  un  quadro  di  interventi  assai  articolato e
diversificato,  come  prova  il  fatto  che  talune riforme sono gia'
andate a regime, altre sono in corso di attuazione, altre ancora sono
in  via  di  graduale definizione, si impone, da parte delle SS.LL. e
dei  capi  d'Istituto  delle  istituzioni  scolastiche,  un'accorta e
adeguata  opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei
confronti  delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo,
sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
  Con  l'occasione,  vale  evidenziare  che,  con l'entrata in vigore
dell'autonomia,  le  istituzioni  scolastiche  provvedono a tutti gli
adempimenti  relativi  alla  carriera  scolastica degli alunni e, nel
rispetto  della  legislazione  vigente, disciplinano anche la materia
delle  iscrizioni (art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999).
  Le  iscrizioni  assumono  specifica valenza anche in funzione delle
nuove  opportunita' connesse all'innalzamento dell'obbligo scolastico
e  alla  istituzione dell'obbligo formativo sino ai 18 anni, ai sensi
rispettivamente  della  legge  20 gennaio  1999,  n. 9, e della legge
17 maggio 1999, n. 144. In particolare, l'obbligo formativo, offrendo
ai  giovani  nuovi  percorsi  e  opportunita',  quali  la  formazione
professionale,  l'apprendistato e l'accesso al sistema integrato, con
possibilita'  di  uscite  e  rientri da e per l'istruzione, amplia in
maniera  significativa anche l'area di applicazione delle iscrizioni,
esigendo  mirate  collaborazioni  tra  i  soggetti  e  le istituzioni
interessate  e  richiedendo  tutta una serie di adempimenti sul piano
operativo dei quali si fara' di seguito menzione.
  La  riforma  contenuta  nella  legge  10 febbraio  2000, n. 30, sul
riordino  dei  cicli  e  le  successive  risoluzioni parlamentari sul
programma  quinquennale  governativo  di attuazione della legge hanno
introdotto   aspetti  innovativi  che  e'  necessario  chiarire,  con
riferimento alle iscrizioni.
  In primo luogo la riforma interessera', a partire dal prossimo anno
scolastico  2001-2002, le prime due classi della scuola di base. Tali
classi  rientrano  nell'obbligo scolastico e l'iscrizione ad esse non
comporta  scelte  differenziate  da  parte delle famiglie; per questo
motivo  le  iscrizioni  avverranno secondo le ordinarie modalita' che
sono piu' avanti riportate.
  Opportune  indicazioni  di  massima  sul  curricolo della scuola di
base,  ed  in  particolare  per i primi due anni, verranno fornite al
piu' presto possibile alle scuole che le elaboreranno nell'ambito del
loro   piano   dell'offerta   formativa.  Sara'  cura  delle  singole
istituzioni  scolastiche garantire una adeguata e tempestiva opera di
informazione alle famiglie.
  Per  quanto  riguarda  i  tempi  e le modalita' di attuazione della
legge  relativi  al  ciclo  della  scuola  secondaria  superiore,  le
risoluzioni  parlamentari  impegnano il Governo per l'anno scolastico
2001-2002 ad iniziare:
    "a) confermando  le disposizioni emanate con decreto ministeriale
26 giugno  2000,  n.  234,  concernente  l'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 275/1999, relativo all'autonomia;
    b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei
poteri  dell'autonomia  didattica  ed  organizzativa  che permette la
riorganizzazione  dei  percorsi  didattici  secondo  quanto  previsto
dall'art.  2  del  citato  decreto ministeriale n. 234/2000, possano,
senza incidere comunque sulle finalita' formative degli indirizzi:
      modificare   i  quadri  orario  dei  vigenti  piani  di  studio
superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite.
Le  riduzioni  dell'orario  settimanale  non  dovranno  in  ogni caso
comportare  una  minore  dotazione di personale e le ore di servizio,
eventualmente   eccedenti,   andranno   utilizzate   ai   fine  della
realizzazione del piano dell'offerta formativa;
      adottare,  in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun
istituto i programmi di studio avviati nell'anno scolastico 1997-1998
ai    fini   delle   sperimentazioni   dell'autonomia   didattica   e
organizzativa nei primi due anni della scuola secondaria superiore;
    c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5
anni  del  ciclo,  al  fine  di  iniziare  compiutamente  la  riforma
nell'anno scolastico 2002-2003.".
  Anche  in  questo  caso  le singole istituzioni scolastiche - nella
misura  in  cui, nell'ambito dei propri piani dell'offerta formativa,
intendano avvalersi dei nuovi strumenti di flessibilita' indicati dal
Parlamento   -  garantiranno  una  adeguata  e  tempestiva  opera  di
informazione alle famiglie.
  L'Amministrazione,  dal  canto  suo,  recepira'  tali impegni in un
formale   provvedimento   regolamentare  che  verra'  tempestivamente
comunicato non appena perfezionato.
  Per  esigenze  di carattere sistematico e per completezza di quadro
di riferimenti, si richiamano le seguenti fonti normative:
    in materia di obbligo formativo:
      art.   68  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  istitutivo
dell'obbligo di frequenza di attivita' formative fino ai 18 anni;
      decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257,
di  attuazione  dell'art.  68  della  legge  17 maggio  1994, n. 144,
concernente l'obbligo di frequenza delle attivita' formative;
      l'accordo  sancito  dalla conferenza unificata il 2 marzo 2000,
con  il  quale  sono stati disciplinati i compiti e le funzioni delle
regioni e degli enti locali;
    in materia di obbligo scolastico:
      legge  20 gennaio 1999, n. 9, recante "disposizioni urgenti per
l'elevarnento dell'obbligo di istruzione";
      il decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, recante norme
per  l'attuazione  dell'art.  1  della  legge  20 gennaio 1999, n. 9,
contenente  disposizioni  urgenti  per  l'elevamento  dell'obbligo di
istruzione;
      la  circolare  prot.  n.  3153 del 16 settembre 1999, avente ad
oggetto  "iniziative per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.
9 - elevamento dell'obbligo di istruzione".
      decreto ministeriale 6 agosto 1999, concernente "riconduzione a
ordinamento  dei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola
media,  ai  sensi  della legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 11, comma
9".
  Vale,  infine, richiamare il decreto del Ministero dell'universita'
13 ottobre   2000,   in   materia   di  preiscrizioni  universitarie,
sottolineando   ancora   lo  stretto  legame  esistente  fra  scuola,
universita',  formazione  professionale  e lavoro e i contenuti della
C.M.  n.  358  del  12 agosto  1998 relativa al progetto sperimentale
nazionale "orientamento formativo nella scuola media".
  Premesso  quanto  sopra,  si  indicano,  di  seguito,  i termini di
iscrizione  alle  classi  per l'anno scolastico 2001-2002 e quelli di
ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000-2001.
Iscrizioni alle classi per l'anno scolastico 2001-2002.
  25 gennaio  2001, per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alle
classi  iniziali  della  scuola  di  base di cui alla citata legge n.
30/2000 e degli istituti di istruzione media e secondaria superiore.
  Nell'ambito   degli   istituti   comprensivi   di  scuola  materna,
elementare  e  media,  non  e'  richiesta' domanda di iscrizione alla
prima  classe  della  scuola  media  da  parte degli alunni che hanno
frequentato nello stesso istituto la quinta elementare.
  Per  quel  che  concerne  in  particolare  l'obbligo  scolastico  e
l'obbligo  formativo,  si  impartiscono  le  seguenti  indicazioni  e
istruzioni:
    1) obbligo scolastico.
  Perche'    le    autorita'    scolastiche    -   capi   d'istituto,
rispettivamente,   della  scuola  media  e  della  scuola  secondaria
superiore   -   possano   verificare   se  vi  e'  stato  adempimento
dell'obbligo  e  adottare  i conseguenti provvedimenti di competenza,
vanno  osservate,  per  l'iscrizione alla prima classe degli istituti
d'istruzione secondaria superiore, le procedure di seguito indicate.
  Le  domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe
delle  scuole  medie  statali,  paritarie,  pareggiate  e  legalmente
riconosciute,  indirizzate al capo d'istituto dell'istituto superiore
statale,  paritario,  pareggiato o legalmente riconosciuto prescelto,
vanno  presentate  al capo d'istituto della scuola media frequentata,
il  quale  provvede  immediatamente  a  trasmetterle  ai  capi  degli
Istituti di istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi,
dal  canto  loro,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  seguiranno  le
situazioni   dei   rispettivi   iscritti   al   fine   di  verificare
l'assolvimento  o  meno  dell'obbligo  da parte degli stessi. In tale
ottica  valuteranno  le iniziative piu' idonee da assumere, anche con
la collaborazione degli enti locali. In caso di mancata presentazione
della   domanda  di  iscrizione  all'istituto  secondario  superiore,
spettera'  -  all'inizio  dell'anno  scolastico  - al capo d'istituto
della scuola media competente l'accertamento delle relative cause, al
fine  dell'attivazione  degli  interventi  necessari (segnalazione ai
responsabili  degli  uffici  scolastici  territoriali e ai competenti
enti locali).
  I  capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra
accennata  anche  nei  confronti  di  coloro  che  fanno  domanda per
sostenere  gli  esami  di  licenza  media  in  qualita'  di candidati
privatisti,   i  quali,  dal  canto  loro,  se  soggetti  all'obbligo
scolastico nell'anno 2001/2002, devono produrre anche la richiesta di
iscrizione alla scuola secondaria superiore.
  I  genitori  o  chi  esercita la potesta', che intendono provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le
norme vigenti (cfr. decreto legislativo n. 297/1994, art. 111) devono
rilasciare  apposita  dichiarazione  al  capo d'istituto della scuola
interessata,  da  rinnovare  anno  per  anno. Tale obbligo si intende
riferito   anche  in  caso  di  iscrizione  alle  scuole  pareggiate,
legalmente riconosciute e paritarie.
  La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto
di istruzione secondaria superiore.
  Circa   la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo  nella  scuola
elementare  e  media, continuano a valere le disposizioni di cui alla
circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.
  Il  termine  del  25 gennaio  deve  intendersi  riferito anche agli
alunni  che  desiderino  frequentare  i  corsi  di  scuola  media  ad
indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale
del  6 agosto  1999.  Le  relative prove attitudinali dovranno essere
attivate  dai  provveditori  agli  studi  e dai capi d'istituto delle
scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 27 gennaio
al  1o febbraio.  Per  gli  alunni  che non abbiano superato le prove
attitudinali  di  cui  sopra  e desiderino iscriversi ad altra scuola
media, il termine e' fissato al 9 febbraio 2001.
    2) obbligo formativo.
  Come  indicato  nella  nota  ministeriale  prot. n. 4210/ESC/10 del
24 novembre 2000, entro quindici giorni dal termine del 25 gennaio le
istituzioni  scolastiche  rilevano e comunicano ai competenti servizi
per  l'impiego,  per  gli  adempimenti  di loro competenza, le scelte
effettuate  da tutti gli studenti per l'anno successivo unitamente ai
nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta. Pertanto,
mentre  si  conferma  che  una domanda rituale e' prescritta solo per
l'iscrizione  alla  prima  classe  di  scuola  secondaria  superiore,
devono,  comunque,  essere rilevate le scelte degli studenti soggetti
all'obbligo   formativo  di  proseguire  nel  sistema  di  istruzione
scolastica   o   nel   sistema   della   formazione  professionale  o
nell'esercizio   dell'apprendistato.   Le   scelte  effettuate  vanno
comunicate  ai  servizi per l'impiego decentrati, utilizzando l'unito
modello.
  15 settembre   2001,   per   le  iscrizioni  ai  corsi  per  adulti
finalizzati  all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media
per  adulti  (150  ore),  ai  corsi  per  adulti  presso gli istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonche' ai corsi aventi ad oggetto
l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il
rientro   degli   adulti   nel  sistema  formativo.  Il  termine  del
15 settembre,  ovviamente, non e' applicabile ai fini dell'ammissione
ai  corsi  a  carattere  modulare,  rientranti nell'offerta formativa
libera e non curricolare delle singole istituzioni scolastiche.
  Si ricorda che nella scuola dell'infanzia possono essere iscritti i
bambini  che  abbiano  compiuto  o compiano, entro il 31 dicembre, il
terzo anno di eta', nonche' i bambini che compiano i tre anni di eta'
entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.
  Per   questi   ultimi,  l'ammissione  alla  frequenza  puo'  essere
disposta, in presenza di disponibilita' di posti e previo esaurimento
delle  eventuali  liste  di attesa, dal giorno successivo a quello di
compimento del terzo anno di eta'.
  Si ritiene opportuno ricordare che il "regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposiziori  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero"   (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  190  del
3 novembre  1999  alla  Gazzetta  Ufficiale)  contiene,  al  capo VI,
disposizioni   in  materia  di  istruzione,  diritto  allo  studio  e
professioni.  In  particolare, l'art. 46 prevede, a favore dei minori
stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale,  la  possibilita' di
chiedere  l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in
qualunque  periodo  dell'anno  scolastico. Pertanto, le iscrizioni in
parola  possono  avvenire  anche  oltre il termine del 25 gennaio. La
medesima  norma  regolamentare  consente l'iscrizione con riserva dei
minori  stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di
documentazione   irregolare   o  incompleta,  senza  pregiudizio  del
conseguimento  dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso
ove   non   vi   siano  stati  accertamenti  negativi  sull'identita'
dichiarata  dell'alunno,  il  titolo  viene  rilasciato  con  i  dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico   2000-2001.
  Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione  secondaria superiore e' gia' stato precisato,
con  circolare  ministeriale 22 novembre 2000, n. 261, che il termine
per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 2000.
  In  relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della
legge  10 dicembre  1997, n. 425 approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, i candidati esterni, dopo la
presentazione  della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati
a  una  delle  classi  terminali,  davanti al cui consiglio di classe
sosterranno,  nei casi previsti, gli esami preliminari. Cio' richiede
che  i  candidati  siano  messi  subito  in  grado  di  acquisire  le
informazioni  necessarie  per  conoscere  il  lavoro  didattico della
classe alla quale sono stati assegnati.
  Eventuali   domande   tardive  sono  prese  in  considerazione  dai
provveditori  agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2001; limitatamente
a  coloro  che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il
31 gennaio  e prima del 15 marzo, il predetto termine e' differito al
20 marzo.
  25 gennaio  2001,  per  i candidati esterni agli esami di qualsiasi
tipo,  esclusi  quelli  di  Stato  conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore.
  20 marzo  2001,  per  gli alunni interni che, cessando la frequenza
delle  lezioni  prima  del  15 marzo,  intendono  sostenere  esami in
qualita' di candidati esterni.
  Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza
prima  del  15 marzo,  non devono presentare la domanda per sostenere
l'esame  conclusivo,  fermo  restando  l'obbligo  del pagamento della
tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
  Devono,  invece,  produrre  domanda  di  partecipazione agli esami,
entro  il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono
sostenere  l'esame  di Stato con abbreviazione del corso di studi per
merito o obblighi di leva.
  Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali,
paritari,  pareggiati  e  legalmente riconosciuti sono autorizzati ad
accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneita'
all'ultimo  e  penultimo  anno  da  parte dei candidati soggetti agli
obblighi   di   leva  frequentanti  corsi  di  istruzione  secondaria
superiore che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.
Altri adempimenti collegati alle iscrizioni.
  Si richiama la particolare attenzione:
    sulle  disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 349
del  7 agosto  1998 che, nell'ottica dello snellimento dell'attivita'
amministrativa,   ha   dato   indicazioni   operative   in   tema  di
certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie;
    sulle  circolari  ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6
del  16 gennaio  1999,  con  le quali e' stato fornito alle scuole un
fac-simile  di modulistica relativa alle iscrizioni, che si riproduce
nuovamente in allegato alla presente circolare. Tale fac-simile, come
precisato  con  le  predette  circolari,  non  deve  essere inteso in
maniera  vincolante,  ma  come  modello  di  riferimento,  sicche' le
istituzioni  scolastiche  potranno  modificare  o integrare i modelli
stessi   secondo   le  loro  specifiche  esigenze.  Si  ricorda,  con
l'occasione,   che,   per  quanto  riguarda  la  partecipazione  alle
attivita' curricolari di educazionefisica, ai sensi dell'art. 303 del
decreto  legislativo  n. 297/1994, i controlli medici sono richiesti,
alle  competenti  aziende sanitarie locali, solo ai fini dell'esonero
dalle  esercitazioni  pratiche  e  che  per  l'attivita' sportiva non
agonistica,   rientrante  nell'offerta  formativa  della  scuola,  la
relativa   certificazione   medica,  oltre  ad  essere  gratuita,  e'
rilasciata  dai  medici  di  base (medici di famiglia) dopo specifica
richiesta dei capi d'istituto;
  Si  segnala, con l'occasione, che l'attestato d'identita' personale
previsto  dall'art.  2 del regio decreto n. 653/1925 non ha oggi piu'
ragion  d'essere,  sia perche' le domande d'iscrizione sono inoltrate
dalla  scuola  di  provenienza  che  conosce l'alunno, sia perche' le
nuove  norme  consentono  forme  semplificate  di identificazione sia
perche',  ove  per i motivi organizzativi piu' vari, fosse necessario
produrre   alla   scuola   una   foto  dell'alunno,  questa  verrebbe
"autenticata"  dallo stesso personale della scuola, previa esibizione
di un valido documento di riconoscimento;
    sul  decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, che, all'art.
17, consente, con le modalita' ivi indicate, l'utilizzazione dei dati
degli studenti, al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale;
    sul  decreto  del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n.
355,  che detta indicazioni ai dirigenti delle scuole e ai capi degli
istituti  d'istruzione  pubblica e privata, al fine dell'accertamento
dell'avvenuta   effettuazione  delle  vaccinazioni  e  rivaccinazioni
obbligatorie.
  Con  successiva  comunicazione saranno indicati i limiti massimi di
reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche.
  In  ogni  caso,  si  ribadisce  che  l'istruzione  obbligatoria  e'
gratuita  anche  nel  primo  anno  di  scuola secondaria superiore e,
pertanto,  per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono
imporre  ne'  tasse  ne'  contributi  di qualsiasi genere (cfr. legge
20 gennaio  1999,  n.  9 ed art. 1, comma 4, decreto ministeriale del
9 agosto   1999,   n.  323).  La  tassa  di  iscrizione  deve  essere
corrisposta  dagli  alunni che si iscrivono alla seconda classe, come
comunicato con nota n. 3959 del 26 aprile 2000.
  Si  prega  di diramare la presente circolare alle scuole e istituti
statali  e  non  statali  e  di  curarne  la massima pubblicizzazione
nell'ambito  delle rispettive realta' territoriali e, in particolare,
nei comuni delle province di competenza.
    Roma, 5 gennaio 2001
                                                Il Ministro: De Mauro