IL VICE COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato

(Art.  5  legge  24  febbraio  1992  n.  225 - ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2741  del  30  gennaio 1998 - ordinanza commissariale n. D/874 del 25
maggio 2000)

  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998
con  la  quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato
commissario  delegato,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992,   n.   225,   per  gli  interventi  necessari  a  salvaguardare
l'incolumita'  pubblica  e  privata,  nei  territori  dei  comuni  di
Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano,  Sansepolcro,  Sestino  in  provincia  di Arezzo, gravemente
danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;
  Vista  l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la
quale  il  presidente  ha  nominato il sottoscritto assessore Tommaso
Franci    quale    vice    commissario    per    la   crisi   sismica
del settembre/ottobre   1997  nei  comuni  Anghiari,  Badia  Tedalda,
Caprese  Michelangelo,  Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e
Sestino  in  provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza
DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;
  Vista  l'ordinanza  18 febbraio 1999, n. D/564 con la quale il vice
commissario  ha  approvato  le disposizioni operative per l'avvio del
procedimento di attuazione del piano degli interventi di cui sopra;
  Tenuto   conto   in  particolare  dell'art.  2.1,  comma  7,  delle
disposizioni  operative  approvate  con  la  succitata  ordinanza  n.
D/564/99  con  il  quale si prevede che per interventi di particolare
complessita'  tecnica  o  inerenti  ad  opere che rivestano rilevante
interesse  artistico,  gli  oneri  inerenti  alla progettazione, alla
direzione  dei  lavori,  studi  e ricerche e collaudo, possono essere
ammessi  al  finanziamento  anche  se  superiori  alla  quota del 15%
dell'ammontare dell'intervento;
  Preso  atto  della  nota  del dirigente del genio civile di Arezzo,
agli atti degli uffici del commissario, con la quale si esprime nulla
osta alla richiesta della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro di
ammissione  degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del
20% anziche' del 15%, relativamente ai seguenti interventi:
    Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano;
    Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino;
    Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso localita' Montebotolino;
    Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi;
    Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schian-teschi;
    Sansepolcro - Chiesa di San Francesco;
    Sestino - Chiesa di S. Pancrazio;
                               Ordina:
  1. Si dispone l'ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche
nella  misura  del  20%  anziche'  del 15%, relativamente ai seguenti
interventi:
    Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano;
    Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino;
    Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso localita' Montebotolino;
    Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi;
    Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schian-teschi;
    Sansepolcro - Chiesa di San Francesco;
    Sestino - Chiesa di S. Pancrazio.
  2.  La  presente  ordinanza  e'  comunicata alla diocesi di Arezzo,
Cortona  e  Sansepolcro,  alla  provincia  di  Arezzo, alla comunita'
montana  della  Valtiberina,  agli  uffici regionali interessati e al
Dipartimento della protezione civile.
  3. La presente ordinanza e' pubblicata nel Bollettino della regione
Toscana.
    Firenze, 20 novembre 2000
                                          Il vice commissario: Franci