LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che  prevede  che  in  questa  conferenza,  Governo,  regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto l'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
dispone  che  sono  mantenute  in  capo allo Stato, anche avvalendosi
delle  aziende  unita'  sanitarie locali, sulla base di un accordo da
definirsi in sede di conferenza unificata, le funzioni amministrative
in  materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento
ai  controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari
delle   popolazioni   migranti,   nonche'   ai  controlli  veterinari
infracomunitari e di frontiera;
  Visto l'art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  introdotto  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che
prevede che, nell'ambito di quanto previsto dal suddetto art. 126 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attribuzioni di igiene
pubblica,  ambientale  e  del  lavoro, di cui ai decreti del Ministro
della  sanita'  22 febbraio  1984  e  2 maggio  1985, sono svolte dai
dipartimenti   di   prevenzione   delle   unita'   sanitarie   locali
territorialmente competenti;
  Vista  la  proposta  di  accordo, in tema di funzioni di profilassi
internazionale,  trasmessa  dal  Ministero della sanita' il 9 ottobre
2000;
  Considerato   che   il   21 novembre   2000,   in  sede  tecnica  i
rappresentanti  delle  regioni  hanno  formulato  alcune  proposte di
modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai
rappresentanti del Ministero della sanita';
  Considerato che il 4 dicembre 2000 e' pervenuto dal Ministero della
sanita' il testo dell'accordo definitivo, con le modifiche concordate
in sede tecnica;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
                              Sancisce
ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il  seguente  accordo,  nei  termini sottoindicati, il Ministro della
sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
    ritenuto necessario specificare analiticamente le attribuzioni di
igiene  pubblica,  di  igiene  del lavoro e ambientale che sono state
trasferite  ai dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente
competenti  ai  sensi  dell'art.  7-septies  del  decreto legislativo
30 dicembre   1992,   n.  502,  introdotto  dal  decreto  legislativo
19 giugno 1999, n. 229;
    ritenuto  altresi' necessario individuare puntualmente le residue
competenze degli organi periferici del Ministero della sanita';
                      Convengono quanto segue:
  che  per  "profilassi  internazionale" o, come correntemente si usa
oggi  dire,  per  "sanita'  transfrontaliera", si intende: "l'insieme
delle  attivita' e degli interventi amministrativi, anche a contenuto
tecnico,  messi  in atto su persone, beni e mezzi che attraversano il
confine nazionale al fine di assicurare:
    a) la tutela della salute pubblica e del singolo dall'esposizione
a fattori di rischio biologici o chimici o fisici;
    b) la  salvaguardia  della  salute  individuale e pubblica, anche
legata ai problemi emergenti con i fenomeni migratori;
    c) ogni   altro  adempimento  di  rilevanza  sanitaria  anche  in
attuazione di impegni internazionali";
  che   le   competenze   in  ordine  alle  "funzioni  di  profilassi
internazionale  su  merci,  persone  e flussi migratori" svolte dagli
uffici di sanita' marittima ed aerea negli ambiti di porto, aeroporto
e  confine  terrestre  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, del decreto
ministeriale 2 maggio 1985, sono le seguenti:
    a) visitare  le navi, aeromobili e mezzi di trasporto in transito
o in sosta nella circoscrizione di competenza;
    b) sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone sospette;
    c) disporre l'isolamento e il trasporto delle persone infette;
    d) praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie;
    e) prelevare  campioni  per  esami  batteriologici  dei materiali
sospetti  e provvedere all'invio di detti materiali ad un laboratorio
di sanita' pubblica;
    f) adottare  le  misure  relative alla distruzione dei vettori di
malattie,   alla  disinfezione  e  alla  disinfestazione  di  navi  e
aeromobili;
    g) esercitare  la sorveglianza sul rifornimento di acque potabili
a bordo di natanti e aeromobili;
    h) esercitare  la  sorveglianza  sullo  smaltimento  dei  rifiuti
liquidi  e  solidi  dei  natanti  ed aeromobili adottando particolari
misure per le provenienze sospette;
    i) disporre,  in  caso  di decessi avvenuti a bordo o nell'ambito
territoriale  di  competenza,  gli  accertamenti  idonei ad accertare
eventuali cause infettive;
    m) rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazione
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
    n) vigilare     sull'importazione     delle    merci    destinate
all'alimentazione umana;
    o) vigilare   sulle   importazioni   di   merci   che  richiedono
accertamenti sanitari ai fini della protezione della salute pubblica,
quali indumenti, piume, stracci, bende stagnate, capelli, ecc.;
    p) vigilare  sull'importazione di specialita' medicinali, presidi
sanitari, medico-chirurgici ed emoderivati;
    z) vigilare  sull'arrivo  e  la partenza di sostanze radioattive,
ionizzanti  e  di gas tossici e sostanze pericolose, nonche' vigilare
sulle   sorgenti   radioattive  e  apparecchiature  radiogene  se  in
dotazione di navi e aeromobili;
  che   le   funzioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  2 maggio  1985,  ad  eccezione dei profili delle stesse
relativi  alla  profilassi internazionale, attribuite ai dipartimenti
di prevenzione delle aziende sanitarie locali dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, sono le seguenti:
    l) rilasciare  il  nulla osta all'introduzione e all'estradizione
di salme;
    q) vigilare sull'igiene ambientale;
    r) adottare  le  necessarie  misure  di  profilassi nei confronti
degli operatori aeroportuali e di confine;
    s) vigilare  sui  servizi  sanitari e sugli esercizi farmaceutici
che   svolgono   la   loro   attivita'  nell'ambito  territoriale  di
competenza;
    t) rilasciare   l'autorizzazione  sanitaria  per  l'esercizio  di
stabilimenti  di produzione, preparazione, confezionamento nonche' di
depositi  all'  ingrosso  di sostanze alimentari che svolgono la loro
attivita' nell'ambito territoriale di competenza;
    u) vigilare sull'igiene degli alimenti nell'ambito del territorio
di competenza;
    v) vigilare  sullo  stato  sanitario  del  personale addetto alla
produzione,  preparazione,  manipolazione  e  vendita  delle sostanze
alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonche' i trattamenti
di profilassi cui detto personale deve sottoporsi;
    z) vigilare  sul  deposito  e  l'impiego di sostanze radioattive,
ionizzanti   nonche'   dei   gas   tossici   e   sostanze  pericolose
nell'espletamento  di  operazioni  e servizi portuali e aeroportuali,
nonche'  di  operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
delle   navi   in  ambito  portuale  e  degli  aeromobili  in  ambito
aeroportuale;
  che  lo  svolgimento  delle funzioni di cui all'art. 2 del medesimo
decreto ministeriale 2 maggio 1985, continua ad essere assicurato dai
dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie  locali. Che
infine  sono  trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie  locali le funzioni di tutela occupazionale, al di fuori di
quelle  dettate dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, non espressamente
abrogato dal decreto legislativo in parola;
  che  nell'allegata  scheda  tecnica,  che  e'  parte integrante del
presente  accordo, sono individuati i compiti operativi trasferiti ai
dipartimenti  di prevenzione delle aziende sanitarie locali, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    Roma, 6 dicembre 2000
                                                Il presidente: Loiero
Il segretario: Carpani