IL DIRETTORE GENERALE delle dogane e delle imposte indirette Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A) allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto 1o giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareti favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A) allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1, dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertrnenza degli enti stessi, sono aggiunti: 1157) pubblica assistenza Vimodrone, con sede in Vimodrone (Milano); 1158) compagnia di pubblica assistenza, con sede in Bibbona (Livorno); 1159) associazione di pubblica assistenza di Montignoso, con sede in Montignoso (Massa Carrara); 1160) confraternita di misericordia di San Giorgio Jonico, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto); 1161) confraternita di misericordia di Casteltermini, con sede in Casteltermini (Agrigento); 1162) associazione volontariato Sardara "noi per gli altri", con sede in Sardara (Cagliari); 1163) confraternita di misericordia del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno); 1164) associazione volontari del servizio ambulanza di Storo, con sede in Storo (Trento); 1165) pubblica assistenza Riano soccorso, con sede in Riano (Roma); 1166) pubblica assistenza s.o.s. Piacenza, con sede in Piacenza; 1167) confraternita di misericordia di Forcoli, con sede in Forcoli (Pisa); 1168) centro soccorso-ONLUS, con sede in Centobuchi (Ascoli Piceno); 1169) volontari soccorso Ceresole R. e Noasca, con sede in Ceresole Reale (Torino).