IL DIRETTORE GENERALE
               delle dogane e delle imposte indirette

  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto il punto 13 della tabella A) allegata al predetto testo unico
che  prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L.
consumati   per   l'azionamento   delle  autoambulanze  destinate  al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza  e  di  pronto  soccorso  da determinare con provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  31 dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14 gennaio  1994,  con  il  quale  sono state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre  1994,  n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del  10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione
del  provvedimento  di  ammissione al beneficio fiscale degli enti di
assistenza   e   di   pronto  soccorso  nel  direttore  generale  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto   il   decreto  1o giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  154  del  4 luglio  2000,  con  il quale altri enti di
assistenza  e  di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla
stessa agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali  altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti  i pareti favorevoli espressi in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista dal punto 13 della
tabella  A)  allegata  al  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre  1995,  n.  504,  e  dal  comma 1, dell'art. 1 del decreto
31 dicembre  1993,  relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati
per  l'azionamento  delle autoambulanze, destinate al trasporto degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertrnenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
    1157)  pubblica  assistenza  Vimodrone,  con  sede  in  Vimodrone
(Milano);
    1158)  compagnia  di  pubblica  assistenza,  con  sede in Bibbona
(Livorno);
    1159) associazione di pubblica assistenza di Montignoso, con sede
in Montignoso (Massa Carrara);
    1160)  confraternita  di  misericordia di San Giorgio Jonico, con
sede in San Giorgio Jonico (Taranto);
    1161) confraternita di misericordia di Casteltermini, con sede in
Casteltermini (Agrigento);
    1162)  associazione volontariato Sardara "noi per gli altri", con
sede in Sardara (Cagliari);
    1163)  confraternita di misericordia del Vallo di Diano, con sede
in Sala Consilina (Salerno);
    1164) associazione volontari del servizio ambulanza di Storo, con
sede in Storo (Trento);
    1165)  pubblica  assistenza  Riano  soccorso,  con  sede in Riano
(Roma);
    1166) pubblica assistenza s.o.s. Piacenza, con sede in Piacenza;
    1167)  confraternita  di  misericordia  di  Forcoli,  con sede in
Forcoli (Pisa);
    1168)  centro  soccorso-ONLUS,  con  sede  in  Centobuchi (Ascoli
Piceno);
    1169)  volontari  soccorso  Ceresole  R.  e  Noasca,  con sede in
Ceresole Reale (Torino).