IL DIRETTORE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                              statale.

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "Ospeda1i  riuniti" di Bergamo in data 24 novembre 1999,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   16 giugno   2000,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti:
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio  2000 e 26 luglio 2000, del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali,
di  limitare  la  validita'  temporale  dell'autorizzazione fino alle
determinazioni  che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo e' autorizzata
ad  espletare  attivita'  di trapianto di polmone da cadavere a scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.