IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto   il   decreto   legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,
concernente  la  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59" ed in particolare
l'art.  33,  comma 1,  con  cui  si  dispone  che  il Ministro per le
politiche  agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole
e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, recante
"Disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";
  Considerato  che  le disposizioni contenute nel decreto legislativo
del  10 agosto 2000, n. 260, in parte modificato quelle contenute nel
citato art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito,
con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;
  Considerato  che  l'art.  3  del citato decreto legislativo dispone
che  "per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel
presente  decreto  e  per  l'applicazione  delle relative sanzioni si
procede  a  norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e
successive modificazioni";
  Tenuto  conto  che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' gia'
stato individuato, con decreto del Ministro per le politiche agricole
e  forestali  n. 2141 del 6 agosto 1998, quale organismo ministeriale
competente  all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 5 del decreto-legge
7 settembre  1987,  n. 370, convertito, con modificazioni nella legge
4 novembre 1987, n. 460;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per   quanto   indicato   nelle   premesse  l'Ispettorato  centrale
repressione frodi e' individuato quale struttura del Ministero cui e'
demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui
all'art.  1  del  predetto decreto legislativo del 10 agosto 2000, n.
260.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 gennaio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio