Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati  i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((.........)

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  ((1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
la lettera e) e' aggiunta la seguente:
    "e-bis)  se uno o piu' imputati dei reati previsti dal-l'articolo
407,  comma  2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta'
per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di
detenzione".
  2. (Soppresso).
  3. (Soppresso).
  4.  Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). -
1.  Il  pubblico  ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale,
procede  di  regola  separatamente  quando  ricorrono  le  ragioni di
urgenza  indicate  nell'articolo  18,  comma  1,  lettera  e-bis) del
codice".
  5.  Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza)))
-  1.  Nella  formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita'
assoluta  alla  trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni
di  urgenza  con  riferimento  alla  scadenza dei termini di custodia
cautelare.".