IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 7, comma 7;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di
mobilita'  di  cui  al  sopracitato  art. 2, comma 22, della legge n.
549/1995;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
62,  comma  1,  lettera g), della legge n. 488/1999, registrato dalla
Corte di conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;
  Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
ditta S.p.a. Tirrenia calzature;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Tirrenia  calzature,  con sede in Napoli, unita' di Cagliari,
per  un  massimo  di 4 unita' lavorative, Casavatore (Napoli), per un
massimo  di  6  unita'  lavorative,  Lecce per un massimo di 4 unita'
lavorative,  Salerno  per  un massimo di 4 unita' lavorative, Viterbo
per un massimo di 3 unita' lavorativa, per il periodo dal 22 novembre
1999 al 21 maggio 2000.
  Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1999, con decorrenza 22
novembre 1999.