IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.c.a.r.l. Orion inoltrata presso la
competente  Direzione  regionale  del lavoro come da protocollo della
stessa,  in  data  10  giugno  1998,  che  unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  14  aprile 1998
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile
1998,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  metalmeccanico  applicato  -  a 14 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 28 unita' su un
organico complessivo di 335 unita';
  Considerato  che la societa' successivamente al 31 dicembre 1998 ha
cessato il ricorso all'istituto della solidarieta' per le motivazioni
indicate  nell'allegato  verbale  d'accordo del 23 dicembre 1998, che
costituisce anch'esso parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  comunque  che il predetto contratto e' stato stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio Regionale del Lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  limitatamente  al  periodo  21  aprile 1998 al 31
dicembre  1998,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.c.a.r.l.  Orion,  con  sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unita' di
Reggio  Emilia,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a  28 unita', su un organico
complessivo di 335 unita'.