IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.c.a.r.l. Orion inoltrata presso la
competente  direzione  regionale  del lavoro come da protocollo della
stessa,  in  data  10  giugno  1998,  che  unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  14  aprile 1998
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 21 aprile
1998,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore edile applicato - a 14 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a 80 unita' su un organico
complessivo di 335 unita';
  Considerato  che la societa' successivamente al 31 dicembre 1998 ha
cessato il ricorso all'istituto della solidarieta' per le motivazioni
indicate  nell'allegato  verbale  d'accordo del 23 dicembre 1998, che
costituisce anch'esso parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  comunque  che il predetto contratto e' stato stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  a  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, limitatamente al periodo 21 aprile 1998-31 dicembre
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con
sede  in  Cavriago  (Reggio Emilia), e unita' di Reggio Emilia, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  n.  80 unita', su un organico complessivo di 335
unita'.