IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei
limiti  di  reddito  vigenti nell'anno 2001 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
in  favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti,
sia  per  la  concessione  della  pensione di reversibilita' a favore
delle  categorie  di  cui  al  sesto  comma  dell'art. 24 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi
non  superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni
ai mutilati ed invalidi civili totali;
  Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli  importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi
alle categorie di cui sopra;
  Visti  gli  importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, e 6
dell'art.   14-septies  della  legge  29 febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
30 dicembre  1979,  n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli
indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate
dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto  il  comma  12  dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  in  base  al  quale a decorrere dal 1o gennaio 1998 ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini   della   scala   mobile   delle   retribuzioni  dei  lavoratori
dell'industria  deve  intendersi  riferito  all'indice  dei prezzi al
consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;
  Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che,  ai  fini  della  concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili  parziali,  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione  nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le
modalita'  previste  dal  comma 2  dell'art.  1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visto  l'art.  1  della  legge  11 ottobre  1990,  n.  289,  che ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che,  all'art.  1,  dispone  che  con  decorrenza  dal  1o marzo 1991
l'indennita'  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera a); della legge
6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto  delle  persone  affette  da  piu'  minorazioni  di percepire
un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita'
attribuibili  ai  sensi  degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508;
  Visto  l'art.  70  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001);
  Vista  la  nota  del  6 dicembre 2000 dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  recante  l'indicazione dei limiti di reddito per
l'anno 2001;
  Viste  le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali  si  rileva  che  la  variazione  percentuale dell'indice delle
retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell'industria  e'
risultata  pari  a  2,08 e che la variazione percentuale degli indici
dei  prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari
a 2,10;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  datato  20 novembre 2000 che, all'art. 2,
determina   la   percentuale  di  variazione  per  il  calcolo  della
perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000 in misura pari
a  2,4 da 1o gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
  Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;
  Visto l'art. 67, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2001  i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche  previste  dalla  legge in favore dei minorati civili sono
determinate come segue:
    L.  24.078.410 annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
    L.   7.067.450   annue  per  avere  diritto  all'assegno  mensile
spettante  ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita'
mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
    L.   11.576.150  annue  per  avere  diritto  all'assegno  a  vita
spettante ai ciechi civili decimisti.