IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto legge 1 luglio 1999, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato"; VISTO l'articolo 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 di individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione EMILIA ROMAGNA; VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse finanziarie relative al personale e alle funzioni conferite, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; ACQUISITO, in data 16 marzo e 1 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; SENTITA l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; ACQUISITO, in data 7 giugno 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la Funzione Pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Decreta: Art. 1 Risorse finanziarie relative al personale 1. Sono trasferite alla regione EMILIA ROMAGNA le risorse finanziarie, indicate nell'allegato 1 per regione e singola provincia, relative al trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita', indennita' di amministrazione e di posizione) di cui all'art. 7, co 1, DPCM 9 ottobre 1998, riferito al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuato nella tabella A di cui al DPCM 5 agosto 1999, come rettificata al successivo art. 4. Sono inoltre trasferite alla regione, ai sensi dell'art. 5, co 3, del predetto DPCM 5 agosto 1999, le risorse finanziarie, indicate nel citato allegato 1, relative al personale cessato dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data dell'effettivo trasferimento. 2. Relativamente al medesimo personale di cui al co 1, sono trasferite alla regione EMILIA ROMAGNA le risorse finanziarie riferite al trattamento economico accessorio, indicate nell'allegato 2 per regione e singola provincia. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono individuate in via provvisoria con riferimento al trattamento economico fisso e continuativo annuo lordo. Il predetto importo e' soggetto a conguaglio una volta pervenuti i dati definitivi a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativi alle singole posizioni retributive. Relativamente alle risorse di cui al co 2, si fa riserva di procedere a conguaglio una volta disponibili i dati riferiti all'anno 1999, per le voci accessorie relative alla retribuzione.