Alle direzioni compartimentali dell'Agenzia delle dogane
                                  Agli uffici tecnici di finanza
                                  Alle circoscrizioni doganali
                                  Ai        laboratori        chimici
                                  compartimentali delle dogane
                                      e per conoscenza:
                                  Al  Comando  generale  G.d.F. III -
                                  Reparto    operazioni   -   ufficio
                                  fiscalita'
                                  Al serv. cons. ispettivo-tributario
                                  - SECIT - Gruppo II Roma
                                  Al Servizio ispettivo centrale SIC
                                  All'amministrazione   autonoma  dei
                                  Monopoli di Stato
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Federgrossisti
                                  All'Associazione  societa' italiane
                                  per azioni
                                  Alla Federchimica-Assochimica
                                  All'Assicc
                                  All'Unionchimica
                                  Alla Confetra
                                  All'ENI
                                  All'Unione Petrolifera
                                  All'Assocostieri
                                  All'Assopetroli
                                  Alla Federpetroli
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  spedizionieri doganali

  Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
come  modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354,
entrata in vigore il 1o dicembre 2000, ha previsto che, a partire dal
sessantesimo  giorno  successivo  alla  predetta  data,  e  cioe' dal
30 gennaio  2001,  il gasolio beneficiante della particolare aliquota
prevista per l'impiego come combustibile per riscaldamento, qualsiasi
sia  il  suo  tenore  di  zolfo,  venga  addizionato,  per  ogni  100
chilogrammi,  oltre  che con 4 grammi di colorante (solvent red 161),
anche  con 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS) e che tale
additivazione   sia   equiparata,   agli   effetti  fiscali,  ad  una
denaturazione,    da    effettuarsi    secondo   modalita   stabilite
dall'Amministrazione finanziaria.
  E'  stata,  inoltre,  confermata  la  possibilita' di effettuare la
denaturazione,  oltre  che  presso i depositi fiscali, anche presso i
depositi commerciali collegati agli stessi a mezzo oleodotto.
  In  conseguenza  delle  suddette  innovazioni  normative,  occorre,
innanzi tutto, rilevare che e' variato il regime fiscale del prodotto
in  questione,  che  e'  ora  soggetto  a quello previsto per gli oli
minerali denaturati.
  In  particolare,  per  la  detenzione presso i depositi commerciali
occorrera'  prestare  la  cauzione  di  cui all'art. 25, comma 6, del
testo   unico   delle   accise,  approvato  con  decreto  legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, nella misura prevista dall'art. 5, comma 3,
lettera  a)  del  citato  testo  unico,  con possibilita' di ottenere
l'esonero, qualora sussistano i prescritti requisiti.
  L'accisa  cui  commisurare la cauzione, per i depositi commerciali,
e' quella risultante dalla differenza fra l'accisa prevista per l'uso
di  carburazione  e  quella prevista per l'uso di combustione, ossia,
attualmente, L. 41.666 per 1000 litri.
  In   relazione   al  suddetto  obbligo,  gli  UTF  provvederanno  a
notificare   ai   soggetti   interessati,  entro  il  corrente  mese,
l'ammontare  della  cauzione,  che  dovra'  essere  prestata entro il
termine  di 30 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 64 del testo
unico  delle  accise,  con  validita'  fino  a  quando  permarra'  la
differenza di aliquota.
  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  accertamento del prodotto
presso  i depositi fiscali e per l'effettuazione della denaturazione,
sono  state  qui  prospettate le difficolta' operative che potrebbero
sorgere  presso  molti  impianti  se la destinazione del gasolio (per
carburazione  o  per riscaldamento) dovesse essere dichiarata fin dal
momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.
  Tali   difficolta'  deriverebbero  dalla  carenza  di  serbatoi  di
stoccaggio, anche  in  relazione  alla stagionalita' dell'impiego del
gasolio  per riscaldamento, dalla possibilita' di destinare ad uso di
riscaldamento  anche  prodotto  avente  le  migliori  caratteristiche
previste  per l'uso come carburante, dalla eventualita' di effettuare
miscelazioni di partite, anche di provenienza esterna, per la rimessa
a  norma  del prodotto, dall'utilizzazione, nei motori delle navi, di
prodotto  non  avente  le  caratteristiche  previste  per  l'uso come
carburante,  dalla  possibilita'  di  esportare, in determinati Paesi
terzi,   gasolio  per  autotrazione  non  avente  le  caratteristiche
richieste per l'immissione in consumo nel mercato interno.
  E'  stato, pertanto, chiesto da taluni operatori ed associazioni di
categoria  del  settore  che  venga consentita la presa in carico del
prodotto,  al  momento  dell'accertamento relativo alla fabbricazione
ovvero  al  momento  dell'importazione  o  della  ricezione  da Paesi
comunitari, secondo l'aliquota per l'uso di carburazione, anche se il
prodotto  non  risponde  alle  specifiche  tecniche previste per tale
impiego.
  Qualora  il  prodotto, dopo l'accertamento, venga destinato all'uso
di  combustione, e' stato chiesto che l'operazione di denaturazione e
la   successiva  presa  in  carico  del  prodotto  secondo  la  nuova
destinazione  siano  effettuate  direttamente dagli operatori, previa
comunicazione   agli   uffici  di  questa  Agenzia  incaricati  della
vigilanza sui suddetti impianti.
  Al    riguardo,   ritenendo   meritevoli   di   considerazione   le
argomentazioni  prospettate,  si consente che, per l'accertamento del
prodotto  al momento della fabbricazione o dell'importazione, possano
adottarsi, in alternativa, le due seguenti procedure:
    A)  la  presa  in  carico  secondo  ciascuna  delle  due  diverse
destinazioni  viene  effettuata  al  momento  della presentazione del
prodotto all'accertamento fiscale.
  Tale  fattispecie,  a  sua  volta,  per quanto concerne il prodotto
destinato   all'impiego   come   combustibile,  si  articola  in  due
sottocasi:
    A1) il gasolio viene presentato all'accertamento gia' denaturato.
In   tale  evenienza  sara'  compito  degli  accertatori  effettuare,
mediante    campionamenti,    il   controllo   del   regolare   esito
dell'operazione di denaturazione, non soggetta a preventiva denuncia;
    A2) il gasolio viene presentato all'accertamento non denaturato.
  In  tale  evenienza  la successiva denaturazione verra' effettuata,
presso  il  deposito  fiscale  od il deposito commerciale collegato a
mezzo  tubazione con deposito fiscale, con le consuete modalita', con
la  sola differenza che, in analogia a quanto previsto con la nota n.
7633/I  del  20 novembre 1998, si rendera' necessario l'intervento di
un solo rappresentante dall'amministrazione.
  Dal  momento  che  il  tracciante  RS e' solido, occorrera' che sia
preventivamente  disciolto  in nafta aromatica solvente, avente punto
d'infiammabilita'  superiore  a 55oC; tale soluzione, alla quale puo'
essere  aggiunto  anche  il  colorante,  va  tenuta in magazzino ed a
temperatura superiore a 0oC, per evitare depositi, a meno che non sia
preventivamente sciolta in un predeterminato quantitativo di gasolio.
  Pertanto  la  denaturazione  potra'  essere  effettuata utilizzando
appositi  pacchetti  contenenti  le  suddette sostanze nelle seguenti
proporzioni:
    tracciante RS 3 grammi;
    colorante 4 grammi;
    nafta 26 grammi;
    sciolte o meno in gasolio.
  Se il quantitativo di gasolio utilizzato nella soluzione sara' pari
a  1,928  chilogrammi  per  ogni  33 grammi della suddetta miscela di
tracciante,  colorante  e  solvente,  cio' consentira' un rapporto di
miscelazione a peso di 1/50 con il gasolio da denaturare.
  Per   impieghi  in  zone  particolarmente  fredde  potranno  essere
aumentati  i  quantitativi  di  nafta  da impiegare per sciogliere il
tracciante; per diminuire, viceversa, i suddetti quantitativi, dovra'
essere   chiesto  l'assenso  della  direzione  centrale  dell'analisi
merceologica  ed  il  laboratorio chimico. Potranno, altresi', essere
utilizzati  pacchetti  specifici  per rapporti di miscelazione a peso
diversi da 1/50.
  Per  quanto  concerne  le modalita' di denaturazione, occorre tener
presente il carattere di temporaneita' di tale operazione, in quanto,
al  momento,  limitata al prossimo 30 giugno, data fino alla quale la
vigente  normativa  prevede  un'aliquota specifica per il gasolio per
uso di combustione.
  La  suddetta  operazione  potra',  pertanto,  essere  effettuata in
serbatoio  o  in  linea  o, nei  casi  in  cui,  per  l'aggiunta  del
colorante,  non  fossero  gia'  in  atto le suddette modalita', anche
mediante immissione, non automatizzata del denaturante occorrente per
ciascun  carico nella tubazione di adduzione del prodotto al mezzo di
trasporto,  in  maniera  tale  da  assicurare  l'omogenizzazione  del
prodotto   denaturato,   ovvero   mediante   immissione  diretta  del
denaturante  nel  mezzo  di  trasporto,  con sistemi consentiti dalle
norme di sicurezza.
  Per   quanto   concerne  i  requisiti  tecnici  degli  impianti  di
denaturazione  in  linea e le modalita' di effettuazione di tale tipo
di denaturazione, che puo' riguardare sia trasferimenti via oleodotto
sia  caricazione  di mezzi di trasporto, si rimanda alle disposizioni
di  cui  alla circolare n. 9. prot. n. 122/UTCIF del 16 gennaio 1973,
in  quanto  applicabili;  potranno  essere  anche  adottate soluzioni
tecniche  alternative, che prevedano, comunque, la misurazione, anche
con  strumenti  diversi  dai  contatori  volumetrici, del prodotto da
denaturare e la relativa registrazione dei dati rilevati, il dosaggio
automatico  della miscela denaturante nonche' sistemi di allarme e di
blocco  in  caso  di  mancata  immissione della suddetta miscela o di
altre anomalie che impediscano una corretta denaturazione.
  Qualunque sia il sistema di denaturazione utilizzato, nella fase di
prima  applicazione della nuova normativa e fino a diverso avviso, e'
ammessa,  al  riscontro  analitico,  una  tolleranza,  sulle previste
percentuali di denaturazione, del 10% in piu' o in meno.
  Sia  nel  caso  di  cui  alla  lettera A1) sia nel caso di cui alla
lettera  A2),  gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia
all'UTF ed a verifica da parte di tale ufficio.
  Gli impianti gia' impiegati per l'effettuazione delle colorazioni e
che  si  intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni
sono  denunciati  entro  trenta  giorni  dalla  data della presente e
continuano  nel  loro esercizio anche per tale ultima funzione, fatta
salva   l'ottemperanza   alle  eventuali  prescrizioni  dell'UTF,  da
attuarsi nei tempi riconosciuti tecnicamente occorrenti.
    B)  Il  gasolio  e' presentato all'accertamento come prodotto per
uso   di  carburazione  e,  successivamente,  una  quota-parte  viene
destinata all'uso di combustione.
  In  tale  evenienza, per la presa in carico del prodotto accertato,
si prescindera' dal controllo della sussistenza delle caratteristiche
tecniche  previste  per  l'uso  di  carburazione,  controllo  che, al
momento  dell'effettiva immissione in consumo per tale utilizzazione,
potra' essere effettuato a scandaglio.
  Il cambio di destinazione sara' oggetto di preventiva dichiarazione
da   presentare   all'ufficio   incaricato   della   vigilanza;  tale
dichiarazione fungera' da documento per lo scarico dalle contabilita'
afferenti il prodotto per carburazione e per la presa in carico nelle
contabilita'  del  prodotto  destinato  alla  combustione della quota
parte  dirottata a tale uso se la denaturazione (da effettuare con le
modalita'  di cui alla lettera A2) non sara' contestuale al cambio di
destinazione;  altrimenti tale documento sara' costituito dal verbale
di denaturazione.
  L'adozione  della procedura sopraindicata non prevede, comunque, la
subordinazione  ad alcun intervento dell'UTF per il trasferimento del
gasolio  dal  serbatoio di stoccaggio del prodotto per carburazione a
quello  di  stoccaggio  del prodotto per combustione, quando il primo
dei  suddetti  serbatoi  e'  stato  posto nella libera disponibilita'
dell'esercente.
  Anche in caso di ricezione di partite di gasolio non denaturato, di
provenienza  nazionale  o  comunitaria,  presso  un  deposito fiscale
diverso  da  una fabbrica, l'esercente puo' scegliere se prenderle in
carico  secondo destinazioni predeterminate oppure secondo l'aliquota
piu'  elevata, salvo, poi, in quest'ultimo caso, inviarle, in tutto o
in parte, all'impiego come combustibile.
  In  entrambi  i  casi  si  seguira'  la  procedura  prevista per le
fabbriche,  con  la  sola  differenza  che  la  presa in carico sara'
effettuata  non  gia' sulla base del verbale di accertamento ma sulla
base del documento fiscale (DAA') che ha scortato la partita.
  Qualora  una  partita,  indicata  sul  DAA  come  gasolio  per  uso
carburazione, venisse assunta in carico, al momento della ricezione e
senza  preventiva  denaturazione,  come  gasolio combustibile, dovra'
esserne fatta debita annotazione sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA.
  Infine,  in  caso  di  ricezione,  presso operatori professionali o
rappresentanti fiscali, di prodotto proveniente da Paesi comunitari o
Paesi  terzi,  denaturato  secondo la formula italiana, ne sara' dato
preventivo  avviso  all'UTF competente, in analogia a quanto previsto
dall'art.  2,  comma  6,  del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
322,   ai   fini  di  eventuali  controlli  sulla  regolarita'  della
denaturazione.
  Difficolta'  ed  inconvenienti che dovessero derivare dalla pratica
applicazione  delle  presenti  disposizioni  saranno  tempestivamente
rappresentate alla scrivente.
  La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 17 gennaio 2001


                                     Il direttore centrale
                               dell'imposizione indiretta sulla
                                    produzione e sui consumi
                                           De Santis