Alle direzioni compartimentali dell'Agenzia delle dogane
Agli uffici tecnici di finanza
Alle circoscrizioni doganali
Ai laboratori chimici
compartimentali delle dogane
e per conoscenza:
Al Comando generale G.d.F. III -
Reparto operazioni - ufficio
fiscalita'
Al serv. cons. ispettivo-tributario
- SECIT - Gruppo II Roma
Al Servizio ispettivo centrale SIC
All'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Federgrossisti
All'Associazione societa' italiane
per azioni
Alla Federchimica-Assochimica
All'Assicc
All'Unionchimica
Alla Confetra
All'ENI
All'Unione Petrolifera
All'Assocostieri
All'Assopetroli
Alla Federpetroli
Alla Federazione nazionale
spedizionieri doganali
Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354,
entrata in vigore il 1o dicembre 2000, ha previsto che, a partire dal
sessantesimo giorno successivo alla predetta data, e cioe' dal
30 gennaio 2001, il gasolio beneficiante della particolare aliquota
prevista per l'impiego come combustibile per riscaldamento, qualsiasi
sia il suo tenore di zolfo, venga addizionato, per ogni 100
chilogrammi, oltre che con 4 grammi di colorante (solvent red 161),
anche con 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS) e che tale
additivazione sia equiparata, agli effetti fiscali, ad una
denaturazione, da effettuarsi secondo modalita stabilite
dall'Amministrazione finanziaria.
E' stata, inoltre, confermata la possibilita' di effettuare la
denaturazione, oltre che presso i depositi fiscali, anche presso i
depositi commerciali collegati agli stessi a mezzo oleodotto.
In conseguenza delle suddette innovazioni normative, occorre,
innanzi tutto, rilevare che e' variato il regime fiscale del prodotto
in questione, che e' ora soggetto a quello previsto per gli oli
minerali denaturati.
In particolare, per la detenzione presso i depositi commerciali
occorrera' prestare la cauzione di cui all'art. 25, comma 6, del
testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, nella misura prevista dall'art. 5, comma 3,
lettera a) del citato testo unico, con possibilita' di ottenere
l'esonero, qualora sussistano i prescritti requisiti.
L'accisa cui commisurare la cauzione, per i depositi commerciali,
e' quella risultante dalla differenza fra l'accisa prevista per l'uso
di carburazione e quella prevista per l'uso di combustione, ossia,
attualmente, L. 41.666 per 1000 litri.
In relazione al suddetto obbligo, gli UTF provvederanno a
notificare ai soggetti interessati, entro il corrente mese,
l'ammontare della cauzione, che dovra' essere prestata entro il
termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 64 del testo
unico delle accise, con validita' fino a quando permarra' la
differenza di aliquota.
Per quanto concerne le modalita' di accertamento del prodotto
presso i depositi fiscali e per l'effettuazione della denaturazione,
sono state qui prospettate le difficolta' operative che potrebbero
sorgere presso molti impianti se la destinazione del gasolio (per
carburazione o per riscaldamento) dovesse essere dichiarata fin dal
momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.
Tali difficolta' deriverebbero dalla carenza di serbatoi di
stoccaggio, anche in relazione alla stagionalita' dell'impiego del
gasolio per riscaldamento, dalla possibilita' di destinare ad uso di
riscaldamento anche prodotto avente le migliori caratteristiche
previste per l'uso come carburante, dalla eventualita' di effettuare
miscelazioni di partite, anche di provenienza esterna, per la rimessa
a norma del prodotto, dall'utilizzazione, nei motori delle navi, di
prodotto non avente le caratteristiche previste per l'uso come
carburante, dalla possibilita' di esportare, in determinati Paesi
terzi, gasolio per autotrazione non avente le caratteristiche
richieste per l'immissione in consumo nel mercato interno.
E' stato, pertanto, chiesto da taluni operatori ed associazioni di
categoria del settore che venga consentita la presa in carico del
prodotto, al momento dell'accertamento relativo alla fabbricazione
ovvero al momento dell'importazione o della ricezione da Paesi
comunitari, secondo l'aliquota per l'uso di carburazione, anche se il
prodotto non risponde alle specifiche tecniche previste per tale
impiego.
Qualora il prodotto, dopo l'accertamento, venga destinato all'uso
di combustione, e' stato chiesto che l'operazione di denaturazione e
la successiva presa in carico del prodotto secondo la nuova
destinazione siano effettuate direttamente dagli operatori, previa
comunicazione agli uffici di questa Agenzia incaricati della
vigilanza sui suddetti impianti.
Al riguardo, ritenendo meritevoli di considerazione le
argomentazioni prospettate, si consente che, per l'accertamento del
prodotto al momento della fabbricazione o dell'importazione, possano
adottarsi, in alternativa, le due seguenti procedure:
A) la presa in carico secondo ciascuna delle due diverse
destinazioni viene effettuata al momento della presentazione del
prodotto all'accertamento fiscale.
Tale fattispecie, a sua volta, per quanto concerne il prodotto
destinato all'impiego come combustibile, si articola in due
sottocasi:
A1) il gasolio viene presentato all'accertamento gia' denaturato.
In tale evenienza sara' compito degli accertatori effettuare,
mediante campionamenti, il controllo del regolare esito
dell'operazione di denaturazione, non soggetta a preventiva denuncia;
A2) il gasolio viene presentato all'accertamento non denaturato.
In tale evenienza la successiva denaturazione verra' effettuata,
presso il deposito fiscale od il deposito commerciale collegato a
mezzo tubazione con deposito fiscale, con le consuete modalita', con
la sola differenza che, in analogia a quanto previsto con la nota n.
7633/I del 20 novembre 1998, si rendera' necessario l'intervento di
un solo rappresentante dall'amministrazione.
Dal momento che il tracciante RS e' solido, occorrera' che sia
preventivamente disciolto in nafta aromatica solvente, avente punto
d'infiammabilita' superiore a 55oC; tale soluzione, alla quale puo'
essere aggiunto anche il colorante, va tenuta in magazzino ed a
temperatura superiore a 0oC, per evitare depositi, a meno che non sia
preventivamente sciolta in un predeterminato quantitativo di gasolio.
Pertanto la denaturazione potra' essere effettuata utilizzando
appositi pacchetti contenenti le suddette sostanze nelle seguenti
proporzioni:
tracciante RS 3 grammi;
colorante 4 grammi;
nafta 26 grammi;
sciolte o meno in gasolio.
Se il quantitativo di gasolio utilizzato nella soluzione sara' pari
a 1,928 chilogrammi per ogni 33 grammi della suddetta miscela di
tracciante, colorante e solvente, cio' consentira' un rapporto di
miscelazione a peso di 1/50 con il gasolio da denaturare.
Per impieghi in zone particolarmente fredde potranno essere
aumentati i quantitativi di nafta da impiegare per sciogliere il
tracciante; per diminuire, viceversa, i suddetti quantitativi, dovra'
essere chiesto l'assenso della direzione centrale dell'analisi
merceologica ed il laboratorio chimico. Potranno, altresi', essere
utilizzati pacchetti specifici per rapporti di miscelazione a peso
diversi da 1/50.
Per quanto concerne le modalita' di denaturazione, occorre tener
presente il carattere di temporaneita' di tale operazione, in quanto,
al momento, limitata al prossimo 30 giugno, data fino alla quale la
vigente normativa prevede un'aliquota specifica per il gasolio per
uso di combustione.
La suddetta operazione potra', pertanto, essere effettuata in
serbatoio o in linea o, nei casi in cui, per l'aggiunta del
colorante, non fossero gia' in atto le suddette modalita', anche
mediante immissione, non automatizzata del denaturante occorrente per
ciascun carico nella tubazione di adduzione del prodotto al mezzo di
trasporto, in maniera tale da assicurare l'omogenizzazione del
prodotto denaturato, ovvero mediante immissione diretta del
denaturante nel mezzo di trasporto, con sistemi consentiti dalle
norme di sicurezza.
Per quanto concerne i requisiti tecnici degli impianti di
denaturazione in linea e le modalita' di effettuazione di tale tipo
di denaturazione, che puo' riguardare sia trasferimenti via oleodotto
sia caricazione di mezzi di trasporto, si rimanda alle disposizioni
di cui alla circolare n. 9. prot. n. 122/UTCIF del 16 gennaio 1973,
in quanto applicabili; potranno essere anche adottate soluzioni
tecniche alternative, che prevedano, comunque, la misurazione, anche
con strumenti diversi dai contatori volumetrici, del prodotto da
denaturare e la relativa registrazione dei dati rilevati, il dosaggio
automatico della miscela denaturante nonche' sistemi di allarme e di
blocco in caso di mancata immissione della suddetta miscela o di
altre anomalie che impediscano una corretta denaturazione.
Qualunque sia il sistema di denaturazione utilizzato, nella fase di
prima applicazione della nuova normativa e fino a diverso avviso, e'
ammessa, al riscontro analitico, una tolleranza, sulle previste
percentuali di denaturazione, del 10% in piu' o in meno.
Sia nel caso di cui alla lettera A1) sia nel caso di cui alla
lettera A2), gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia
all'UTF ed a verifica da parte di tale ufficio.
Gli impianti gia' impiegati per l'effettuazione delle colorazioni e
che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni
sono denunciati entro trenta giorni dalla data della presente e
continuano nel loro esercizio anche per tale ultima funzione, fatta
salva l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni dell'UTF, da
attuarsi nei tempi riconosciuti tecnicamente occorrenti.
B) Il gasolio e' presentato all'accertamento come prodotto per
uso di carburazione e, successivamente, una quota-parte viene
destinata all'uso di combustione.
In tale evenienza, per la presa in carico del prodotto accertato,
si prescindera' dal controllo della sussistenza delle caratteristiche
tecniche previste per l'uso di carburazione, controllo che, al
momento dell'effettiva immissione in consumo per tale utilizzazione,
potra' essere effettuato a scandaglio.
Il cambio di destinazione sara' oggetto di preventiva dichiarazione
da presentare all'ufficio incaricato della vigilanza; tale
dichiarazione fungera' da documento per lo scarico dalle contabilita'
afferenti il prodotto per carburazione e per la presa in carico nelle
contabilita' del prodotto destinato alla combustione della quota
parte dirottata a tale uso se la denaturazione (da effettuare con le
modalita' di cui alla lettera A2) non sara' contestuale al cambio di
destinazione; altrimenti tale documento sara' costituito dal verbale
di denaturazione.
L'adozione della procedura sopraindicata non prevede, comunque, la
subordinazione ad alcun intervento dell'UTF per il trasferimento del
gasolio dal serbatoio di stoccaggio del prodotto per carburazione a
quello di stoccaggio del prodotto per combustione, quando il primo
dei suddetti serbatoi e' stato posto nella libera disponibilita'
dell'esercente.
Anche in caso di ricezione di partite di gasolio non denaturato, di
provenienza nazionale o comunitaria, presso un deposito fiscale
diverso da una fabbrica, l'esercente puo' scegliere se prenderle in
carico secondo destinazioni predeterminate oppure secondo l'aliquota
piu' elevata, salvo, poi, in quest'ultimo caso, inviarle, in tutto o
in parte, all'impiego come combustibile.
In entrambi i casi si seguira' la procedura prevista per le
fabbriche, con la sola differenza che la presa in carico sara'
effettuata non gia' sulla base del verbale di accertamento ma sulla
base del documento fiscale (DAA') che ha scortato la partita.
Qualora una partita, indicata sul DAA come gasolio per uso
carburazione, venisse assunta in carico, al momento della ricezione e
senza preventiva denaturazione, come gasolio combustibile, dovra'
esserne fatta debita annotazione sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA.
Infine, in caso di ricezione, presso operatori professionali o
rappresentanti fiscali, di prodotto proveniente da Paesi comunitari o
Paesi terzi, denaturato secondo la formula italiana, ne sara' dato
preventivo avviso all'UTF competente, in analogia a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
322, ai fini di eventuali controlli sulla regolarita' della
denaturazione.
Difficolta' ed inconvenienti che dovessero derivare dalla pratica
applicazione delle presenti disposizioni saranno tempestivamente
rappresentate alla scrivente.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 gennaio 2001
Il direttore centrale
dell'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi
De Santis