Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie Uff. cereali
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura  ed alle provincie
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla C.I.A.
                                  Alla Copagri
                                  Alla Assitol

  Con  riferimento  al Reg. 2461/99, della Commissione CE, si rendono
note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2001/2002 per
i  contratti  di  semi  di  colza coltivati su terreni ritirati dalla
produzione  allo  scopo  di  ottenere materiali per la fabbricazione,
nella  Comunita',  di  prodotti  non  destinati  al  consumo umano od
animale.
  Ai  fini  della  loro  determinazione,  sono  stati  confrontati ed
elaborati, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale,
i dati della resa effettiva dalla campagna 2000/ 2001, ricavata dalle
dichiaraioni  di  raccolta e di consegna con la resa media ponderata,
per superficie coltivata, delle campagne precedenti, dal 1993/1994 al
2000/2001, ricavata dalle dichiarazioni di consegna.
  I  criteri,  applicati  per  definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee dove sono intervenute variazioni, sono i seguenti:
    1)  la  resa  confermata,  se  lo  scarto  tra  la  resa A.I.M.A.
2000/2001 e la resa media ponderata, e' risultata compresa tra - 0,05
e + 0,05 tons./Ha;
    2)  per  le  provincie  in cui le rese 2000/2001 sono state basse
rispetto  al  dato  di  tabella  A.I.M.A.,  sono  stati  scorporati i
contratti con lettera di variazione per causa di forza maggiore;
    3) analisi di conseguenza tra i dati all'interno di zone omogenee
della   stessa  provincia,  e  di  zone  omogenee  di  stessa  fascia
altimetrica confinanti.
  Tale  analisi  di congruita' e' stata impiegata, al fine di evitare
l'inserimento  in  tabella di dati non allineati e poco significativi
e/o variazioni non supportate da un numero suffeiciente di dati.
  Si  precisa  inoltre  che,  per le zone dove non e' stato possibile
reperire dati significativi, la resa fissata e' pari a 1 ton/ha.
  Nel  caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o   piu'   zone   omogenee,  dovra'  essere  indicata,  per  ciascuna
superficie,  l'unica  e  corrispondente  resa rappresentativa fissata
dall'A.G.E.A.,  per  quella zona, evitando di riportare nella casella
resa prevista dati altrimenti incongruenti.
  Si  precisa  che  i contratti, inziali o di modifica e i modelli di
variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale  e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e,  del  primo
trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
  In  merito  ai  contratti  iniziali si ricorda, inoltre, che devono
essere  compilati  in  base  a quanto disposto dal Reg. CE 827/2000 e
comunicato   con   nota   A.I.M.A.  n.  1375  dell'11  ottobre  2000,
allegandone,  unitamente alla domanda P.A.C., un copia che riporti le
firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore.
    Roma, 17 gennaio 2001

                              Il direttore area organismo pagatore
                                            Migliorini