IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001  che  fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,   al   netto  di  quelli  da  rimborsare  di  quelli  per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 gennaio 2001
e' di 8.759 miliardi di lire (pari a 4.524 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per il 31 gennaio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantuno  giorni  con  scadenza il 31 luglio 2001 fino al limite
massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  di  buoni  ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11 del giorno 26 gennaio 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Ai  sensi  degli  articoli  1,  13  e  14  del decreto ministeriale
16 novembre  2000,  e'  disposto,  altresi',  il  29 gennaio 2001, il
collocamento  supplementare  dei  buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente  decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro, per l'esercizio
finanziario 2001. Il presente decreto verra' inviato per il controllo
all'Ufficio  centrale  del  bilancio  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2001
                                        Il direttore generale: Draghi