IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
medificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni,
con  la  quale  e'  stato  ratificato  l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
  Visto  l'art.  30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale,
in   attuazione  alle  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge  comunitaria  1995-1997),  e'  stato  deciso  di  applicare al
trasporto  nazionale  per  ferrovie  delle  merci pericolose le norme
contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per
ferrovia  delle  merci  pericolose  (RID)  e  abrogare il regolamento
nazionale  per  il  trasporto  per  ferrovia delle merci pericolose e
nocive (RMP);
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996,  relativo  all'attuazione della direttiva 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea  del 21 novembre 1994 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L 319  del
21 dicembre  1994,  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su
strada e successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, relativo
all'attuazione  della  direttiva  96/49/CE  del Consiglio dell'Unione
europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'   europee   n.   L 235  del  17 settembre,  concernente  il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE
della   Commissione   dell'Unione   europea   del  13 dicembre  1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335
del  24 dicembre  1996,  che adegua al progresso tecnico la direttiva
96/49/CE   del   Consiglio   concernente   il   ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto   il   regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale  12
settembre  1925, e successive serie di norme integrative, concernente
i  recipienti  destinati  al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971,  con  il quale si
applicano,  ai  recipienti  di  capacita'  fino  a  1.000  litri,  le
prescrizioni  contenute  nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e
successive serie di norme integrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 aprile 1986 con il quale si sono
trasposte  in  forma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione
europea  84/525,  84/526  e  84/527,  riguardanti  la  costruzione di
particolari categorie di bombole;
  Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai  periodi  di  revisione  dei  recipienti  per il trasporto dei gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale
12 settembre 1925 a quelle previste dalle norme ADR e RID;
  Sentito  il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente  nelle  sedute  del  23 settembre  1999 e del 9 maggio
2000;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  Le  bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e
le   incastellature   di  bombole,  destinati  al  trasporto  di  gas
compressi,  liquefatti  o  disciolti, come definiti al marginale 2211
dell'ADR  e  211  del  RID,  devono  essere  sottoposti  a  revisioni
periodiche   secondo  le  modalita'  fissate,  in  relazione  al  gas
trasportato,  della  tabella  allegata al presente decreto, di cui la
stessa forma parte integrante.