L'ASSESSORE
                 ai beni culturali ambientali e p.i.

  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n.
490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  decreto amministrativo n. 8611 del 24 dicembre 1994, con
il  quale  e'  stata  ricostituita  per  il quadriennio 1995/1999, la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Trapani;
  Esaminato  il  verbale  del  5  dicembre  1997,  con  il  quale  la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Trapani  ha  proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte
e   la   zona   circostante  ricadente  nel  territorio  comunale  di
Castelvetrano,  delimitata  perimetralmente  secondo quanto descritto
nel  verbale  del  5  dicembre  1997, a cui si rimanda e che fa parte
integrante del presente decreto;
  Accertato  che  il verbale contenente la suddetta proposta e' stato
pubblicato  all'albo  pretorio  del  comune  di  Castelvetrano dal 12
dicembre  1997  al  12  marzo  1998  ed  e'  stato  depositato  nella
segreteria  del  comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge
n. 1497/1939;
  Vista   l'opposizione   alla  proposta  di  vincolo  di  cui  sopra
presentata  dal  sindaco  del  comune di Castelvetrano nei termini di
legge,  con  la  quale lo stesso osserva che la comunicazione formale
del  deliberato  della  commissione  e'  avvenuta dopo la conclusione
della  procedura  di  competenza  della  soprintendenza,  che  non ha
coinvolto in alcun modo il comune di Castelvetrano nell'iniziativa di
tutela del suo territorio.
  Secondo   il  comune  il  rigore  dei  vincoli,  avrebbe  richiesto
un'analisi  piu'  ponderata  dei  fatti  e  delle  situazioni  ed una
collaborazione  fra  l'amministrazione  comunale  e quella regionale,
ambedue interessate alla disciplina ed alla tutela del territorio.
  Anche  se  l'ordinamento  vigente  in  materia  di protezione delle
bellezze   naturali,   modificato  con  l'art.  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, non prevede piu'
la   partecipazione   del   sindaco  come  membro  di  diritto  della
commissione  provinciale rimane pero' l'esigenza che, per gli aspetti
urbanistici  della tutela, le soprintendenze mantengano relazioni con
le amministrazioni comunali.
  Nel  caso  di  specie,  il  comune  di Castelvetrano ha adottato di
recente  il  piano  regolatore  generale,  nel  quale  sono  previste
soluzioni  urbanistiche confrontate con la soprintendenza e da questa
ritenute sufficienti per la funzione di tutela auspicata.
  Il  comune chiede preliminarmente, di non adottare alcuna misura ex
art.  5  della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, onde evitare la
paralisi  di  ogni  attivita'  economica nel territorio oggetto della
dichiarazione  opposta;  si  chiede,  inoltre,  di  non  approvare la
proposta  della  commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali  e  panoramiche di Trapani, di cui al verbale del 5 dicembre
1997,  in quanto viziata nella procedura e non suffragata da elementi
sufficienti  che  possono giustificare le gravissime limitazioni alle
iniziative  economiche dei cittadini e dell'amministrazione comunale,
la quale ha previsto la realizzazione di importanti opere finalizzate
allo sviluppo economico della citta';
  Viste  le  controdeduzioni  rese  dalla  soprintendenza  per i beni
culturali  e  ambientali  di Trapani, che con nota protocollo n. 7722
del  10  luglio  1998  ha  rilevato  che  l'opposizione del comune di
Castelvetrano  va  respinta in quanto la disposizione di cui all'art.
31  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805 esclude che della commissione provinciale di cui all'art. 2 della
legge  n.  1497/1939,  e  quindi della imposizione del vincolo, debba
essere  interessato  il  sindaco.  La  collaborazione  con  il comune
ricorre invece nella fase di applicazione del vincolo (art. 31, terzo
comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975).
  In  merito  al presunto ostacolo apportato dal vincolo in argomento
allo sviluppo economico del comune, va evidenziato, al contrario, che
gli  interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del
vincolo  paesaggistico,  il  cui  unico  effetto  e'  infatti  quello
dell'introduzione,  a  carico dei proprietari, possessori o detentori
delle  aree  ad  esso  assoggettate,  dell'onere  di  richiedere alla
competente soprintendenza il nulla osta per la realizzazione di opere
che  possano modificare il paesaggio. Il che lungi dal determinare il
paventato  blocco  assoluto  di ogni attivita' costituisce una civile
misura   di   razionalizzazione   strumentale  al  corretto  uso  del
territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire
con  il  deteriorare  le  valenze paesaggistiche del luogo oggetto di
tutela (T.A.R. sez. I sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000);
  Ritenuto  che  le motivazioni riportate nel succitato verbale del 5
dicembre  1997  sono  sufficienti e congrue rispetto alla proposta di
vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente
singolare,  che  presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una
studiata  e  corretta  tutela  che impedisca alle bellezze naturali e
paesaggistiche  della  zona  in  questione  di  subire alterazioni di
degrado irreversibili;
  Ritenuto  per  quanto precede di non dover accogliere l'opposizione
di cui anzi, presentata dal comune di Castelvetrano;
  Considerato,  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di vincolo in
argomento  di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse   in   maniera   sufficiente  e  congrua  dalla  commissione
provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali di Trapani nel
verbale  del  5  dicembre  1997  e  correttamente  approfondite nella
planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano
parte integrante del presente decreto;
  Ritenuto  pertanto,  che, nella specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse,  per il cospicuo carattere di bellezze naturali,
storiche   e   archeologiche   che   suggeriscono  l'opportunita'  di
sottoporre a vincolo paesaggistico l'area archeologica di Selinunte e
la  zona  circostante in conformita' alla proposta verbalizzata dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Trapani nella seduta del 5 dicembre 1997;
  Rilevato  che  l'apposizione  del  vincolo comporta l'obbligo per i
proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi  titolo,  degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente    soprintendenza    BB.CC.AA.,    per    la    preventiva
autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere  che possa modificare
l'aspetto esteriore della zona stessa;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in premessa, l'area archeologica di
Selinunte e la zona circostante, ricadente nel territorio comunale di
Castelvetrano  descritta  nel  verbale  del  5  dicembre  1997  della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  di  Trapani e delimitata nella planimetria allegata, che
insieme  al  verbale  citato  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per
gli  effetti dell'art. 139, lettera c) e d) del testo unico approvato
con  decreto-legge  29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge
n.  1497/1939  e  dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.