L'ASSESSORE ai beni culturali ambientali e p.i. Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto amministrativo n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani; Esaminato il verbale del 5 dicembre 1997, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 5 dicembre 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castelvetrano dal 12 dicembre 1997 al 12 marzo 1998 ed e' stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Vista l'opposizione alla proposta di vincolo di cui sopra presentata dal sindaco del comune di Castelvetrano nei termini di legge, con la quale lo stesso osserva che la comunicazione formale del deliberato della commissione e' avvenuta dopo la conclusione della procedura di competenza della soprintendenza, che non ha coinvolto in alcun modo il comune di Castelvetrano nell'iniziativa di tutela del suo territorio. Secondo il comune il rigore dei vincoli, avrebbe richiesto un'analisi piu' ponderata dei fatti e delle situazioni ed una collaborazione fra l'amministrazione comunale e quella regionale, ambedue interessate alla disciplina ed alla tutela del territorio. Anche se l'ordinamento vigente in materia di protezione delle bellezze naturali, modificato con l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, non prevede piu' la partecipazione del sindaco come membro di diritto della commissione provinciale rimane pero' l'esigenza che, per gli aspetti urbanistici della tutela, le soprintendenze mantengano relazioni con le amministrazioni comunali. Nel caso di specie, il comune di Castelvetrano ha adottato di recente il piano regolatore generale, nel quale sono previste soluzioni urbanistiche confrontate con la soprintendenza e da questa ritenute sufficienti per la funzione di tutela auspicata. Il comune chiede preliminarmente, di non adottare alcuna misura ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, onde evitare la paralisi di ogni attivita' economica nel territorio oggetto della dichiarazione opposta; si chiede, inoltre, di non approvare la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, di cui al verbale del 5 dicembre 1997, in quanto viziata nella procedura e non suffragata da elementi sufficienti che possono giustificare le gravissime limitazioni alle iniziative economiche dei cittadini e dell'amministrazione comunale, la quale ha previsto la realizzazione di importanti opere finalizzate allo sviluppo economico della citta'; Viste le controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che con nota protocollo n. 7722 del 10 luglio 1998 ha rilevato che l'opposizione del comune di Castelvetrano va respinta in quanto la disposizione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 esclude che della commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939, e quindi della imposizione del vincolo, debba essere interessato il sindaco. La collaborazione con il comune ricorre invece nella fase di applicazione del vincolo (art. 31, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975). In merito al presunto ostacolo apportato dal vincolo in argomento allo sviluppo economico del comune, va evidenziato, al contrario, che gli interessi dei privati sono maggiormente tutelati in presenza del vincolo paesaggistico, il cui unico effetto e' infatti quello dell'introduzione, a carico dei proprietari, possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente soprintendenza il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio. Il che lungi dal determinare il paventato blocco assoluto di ogni attivita' costituisce una civile misura di razionalizzazione strumentale al corretto uso del territorio ed un freno alla realizzazione di opere che possano finire con il deteriorare le valenze paesaggistiche del luogo oggetto di tutela (T.A.R. sez. I sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000); Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 5 dicembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Ritenuto per quanto precede di non dover accogliere l'opposizione di cui anzi, presentata dal comune di Castelvetrano; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trapani nel verbale del 5 dicembre 1997 e correttamente approfondite nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, storiche e archeologiche che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 5 dicembre 1997; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area archeologica di Selinunte e la zona circostante, ricadente nel territorio comunale di Castelvetrano descritta nel verbale del 5 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria allegata, che insieme al verbale citato forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera c) e d) del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.