IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. SAIPEM inoltrata presso il
competente  ufficio  regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 22 maggio 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla
disciplina,  nelle  unita'  produttive  interessate  da  contratti di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,   del  cumulo  dei  due  distinti  benefici  ai  sensi
dell'art.  4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato
dalla  Corte  dei  conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n.
40;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  18  aprile 2000
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 2000,
la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali,
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore ricerca
petrolifera  applicato, a 17,9 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori pari a 203 unita', su un organico
complessivo di 1.892 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato altresi' che la societa' sopracitata, unita' di Chieti,
Ravenna e S. Donato Milanese, e' interessata da un programma di cassa
integrazione  guadagni  straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n.
223/1991,  per  riorganizzazione  aziendale, decorrente dal 26 aprile
2000, per cui i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;
  Considerato  altresi'  che  la  societa'  SAIPEM,  con  nota del 24
novembre  2000,  ha dichiarato che i lavoratori posti in C.I.G.S. per
riorganizzazione  non  sono  gli  stessi  per  i quali e' stata fatta
istanza di C.I.G. per solidarieta';
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26 aprile 2000 al 25 aprile
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIPEM, con
sede  in  San Donato Milanese (Milano), unita' di Chieti e San Donato
Milanese  (Milano),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  35,8  ore  settimanali  a 17,9 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
203 unita', su un organico complessivo di 1.892 unita'.