IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale;
  Viste  le  leggi  31 marzo  1980,  n.  126, 24 gennaio 1986, n. 31,
27 ottobre  1993,  n.  433,  che rispettivamente danno indirizzi alle
regioni  in  materia  di  provvidenza  e ne rivalutano gli oneri, nel
corso degli anni, in favore degli hanseniani;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordine  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art.  1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al  finanziamento  del servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Viste  le  proprie delibere numeri 137/97 del 5 agosto 1997 e 84/98
del  5 agosto  1998  di ripartizione delle quote di pane corrente del
Fondo  sanitario  nazionale  che riservano una quota di 6 miliardi di
lire per ciascuno degli anni novantasette e novantotto a favore degli
hanseniani e loro familiari;
  Vista  la proposta del Ministero della sanita' trasmessa in data 31
luglio 2000;
  Vista  l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in data 1 giugno 2000;
  Ritenuto  opportuno,  anche  nelle  more  della  comunicazione  del
rendiconto  sulle  spese 1998 da parte di alcune regioni al Ministero
della  sanita',  procedere  all'assegnazione  delle  relative  quote,
subordinandone  l'erogazione alla verifica degli adempimenti da parte
del Ministero medesimo.
                              Delibera:
  Per  le  esigenze  relative  all'assistenza  agli hanseniani e loro
familiari  a  carico  sono  assegnate  alle  regioni,  a valere sulle
residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente
1997-1998,   le  somme  rispettivamente  di  L.  3.464.979.000  (euro
1.789.512,31)   per   l'anno   1997   e  di  L.  3.252.406.000  (euro
1.679.727,52)  per l'anno 1998. Dette somme vengono ripartite secondo
gli  importi  indicati  nell'allegata tabella che fa parte integrante
della presente deliberazione.
  Il Ministro della sanita' adottera' i conseguenti provvedimenti per
l'erogazione  delle quote, previa acquisizione dei dati di rendiconto
delle spese 1998.
    Roma, 2 novembre 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001
Registro  n.  1  Tesoro,  bilancio e programmazione economica, foglio
n. 9