Il MINISTRO DELLA SANITA'

Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
Visti  gli  articoli  5,  ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio  2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5  settembre  2000,  come integrato e modificato dal decreto del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n.
2000/24/CE),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del 16
settembre 2000;
Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993,  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale
19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000
che  modifica  gli  allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE  del  Consiglio,  che  fissano  le  quantita'  massime dei
residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente
nei  cereali,  nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio,  che  fissano le quantita' massime dei residui di sostanze
attive   contenute  nei  prodotti  fitosanitari  rispettivamente  nei
cereali,  in  alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  emanati  nel  periodo dal 1o aprile 2000 al 15 novembre
2000;
Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive
n.  2000/48/CE  e  n.  2000/42/CE  con  la  quale l'Unione europea ha
fissato  limiti  massimi  di  residui  anche per i valori lasciati in
sospeso  dalle  direttive  94/29/CE,  94/30/CE,  95/38/CE,  95/39/CE,
96/32/CE,   96/33/CE,  98/82/CE,  1999/71/CE,  sulla  base  dei  dati
mancanti prodotti dalle parti interessate;
Considerato   l'esito   del   riesame  degli  impieghi  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive:  acephate,  aldicarb,
amitraz,    beta-cyflutrin,    benalaxyl,    benfuracarb,    benomyl,
carbendazim,   carbofuran,   carbosulfan,   cyflutrin,   chlormequat,
chlorothalonil,    diazinon,    dicofol,    disulfoton,   endosulfan,
esfenvalerate,   ethephon,   fenarimol,   fenvalerate,  furathiocarb,
lambda-cyhalothrin,   mecarbam,  metalaxyl,  methidathion,  methomyl,
fenbutatin    oxide,   phorate,   pirimiphos-methyl,   propiconazole,
propyzamide,   propoxur,   quinalphos,   thiabendazole,   thiodicarb,
tiofanato-metile,  triazophos  e  triforine,  resosi  necessario  per
verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata   la   necessita'   di   modificare   le   condizioni  di
autorizzazione   di   prodotti   fitosanitari  registrati  in  Italia
contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:
  a)  i  limiti  massimi  di  residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
   1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di
cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio 2000;
   2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1,  parte  B, del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   3)  altri  prodotti  vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   4)  prodotti  di  origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   5)  altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte
E, del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;
  b)  le  revoche  e  le modifiche di impiego per alcune combinazioni
sostanza attiva/coltura.