Il MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1o aprile 2000 al 15 novembre 2000; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/48/CE e n. 2000/42/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i valori lasciati in sospeso dalle direttive 94/29/CE, 94/30/CE, 95/38/CE, 95/39/CE, 96/32/CE, 96/33/CE, 98/82/CE, 1999/71/CE, sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate; Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, fenbutatin oxide, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, tiofanato-metile, triazophos e triforine, resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati; Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000; b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.