IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano
S. & C.,  inoltrata  presso  la  competente  direzione  regionale del
lavoro,  come da protocollo della stessa, in data 18 maggio 2000, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 17 marzo 2000, 29
giugno 2000 e 23 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi,
decorrente  dal  20 marzo  2000,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  settore  tessile,  abbigliamento  applicato, a 14 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari  a  245 unita' (di cui 5 unita' da 30 ore settimanali a 22,5 ore
medie  settimanali,  1 unita' da 25 ore settimanali a 21,25 ore medie
settimanali,   68  unita'  da  20  ore  settimanali  a  14 ore  medie
settimanali), su un organico complessivo di 245 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per terrirorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di
Valeriano S. & C., con sede in Formia, unita' di Formia (Latina), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  di  lavoratori  pari  a 245 unita', di cui 5 unita' da 30 ore
settimanali  a  22,5  ore  medie  settimanali,  1  unita'  da  25 ore
settimanali  a  21,25  ore  medie  settimanali,  68  unita' da 20 ore
settimanali a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di
245 unita'.