IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 526, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle  leggi  sopra  citate,  come modificato con decreto
23 marzo  1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
18 aprile 1994;
  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione  del  servizio  del  gioco  del  lotto  di  cui  ai  decreti
ministeriali  in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995
e  25 luglio  1995,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del
16 gennaio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto  l'art.  3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474,
con  il quale a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'importo della giocata
massima  al  gioco  del  lotto,  stabilito  dall'art.  1  della legge
19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato;
  Vista  la  nota  della  soc.  Lottomatica  con  la  quale  e' stato
richiesto  l'innalzamento  dell'importo  della giocata massima per il
gioco del Lotto;
  Considerato  che  tale  elevazione  determinerebbe  uno snellimento
nelle procedure di raccolta del gioco;
                               Decreta
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima
per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale
13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 gennaio 2001
                                             Il Ministro: Del Turco
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2