L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Il  comune  di  F., nell'evidenziare il comportamento tenuto da una
compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l'importo convenuto
a  seguito  di  polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell'art. 30,
comma  2,  della  legge  n.  109/1994, in virtu' dell'esistenza di un
contenzioso  pendente  innanzi  al  giudice  civile  tra  la stazione
appaltante  e  la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del
contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto
un intervento di questa Autorita'.
  La  compagnia  assicuratrice  ha  sostenuto  le  proprie  posizioni
ritenendo  pienamente  applicabile l'art. 1945 del codice civile, per
il  quale,  nei  rapporti  tra  creditore e fidejussore, quest'ultimo
"puo'  opporre  al  creditore  tutte  le  eccezioni  che  spettano al
debitore principale, salvo quelle derivanti dall'incapacita'".
  L'art.  30,  comma 2-bis, della legge n. 109/1994, introdotto dalla
legge   n.   415/1998,   ha   disposto  invece  che  la  fidejussione
assicurativa  afferente  all'esecuzione  di  opere  pubbliche "dovra'
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva
escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operativita' entro
quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante".
  Tale  ultima  disposizione pone dei problemi di diritto transitorio
circa la sua immediata applicazione concreta.
  Si  pone  cioe'  la questione se, in attesa dell'approvazione degli
schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro
dei  lavori pubblici e quello dell'industria, di cui all'art. 107 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 e all'art. 9,
comma  59,  della legge n. 415/1998, ai quali si devono conformare le
polizze   concernenti   le   coperture  assicurative  e  le  garanzie
fidejussorie  previste  dal  citato  art.  30  legge  n.  109/1994, i
contratti  di  assicurazione  fidejussoria  stipulati nell'ambito del
settore  dei  lavori  pubblici rimangono vincolati o meno all'assetto
contrattuale cosi' come definito dalle parti.
  Si  osserva,  a  tal fine, che l'art. 3, comma 6, lettera t), della
legge  n.  109/1994  aveva  gia'  previsto  la  definizione,  con  il
regolamento  attuativo,  delle modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi  del  predetto  art.  30,  delle  condizioni  generali e
particolari  delle  polizze  e dei massimali garantiti, nonche' delle
modalita'  di  costituzione  delle  garanzie  fidejussorie  di cui al
medesimo  art. 30. Detto regolamento, come noto, e' entrato in vigore
in  data  28 luglio 2000 e, in virtu' delle indicazioni ivi contenute
sulla  questione,  si  puo' ritenere che abbia dettato una disciplina
completa sulla materia.
  Nei  casi di specie, ad avviso di quest'Autorita', occorre pertanto
distinguere  tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell'art.
30  della legge n. 109/1994 prima del 28 luglio 2000 (data di entrata
in  vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e
quelle negoziate successivamente.
  Prima  dell'entrata in vigore del regolamento attuativo non possono
che   valere   le   clausole  contrattuali  delle  polizze  accettate
dall'amministrazione  appaltante, in quanto il regolamento ha dettato
delle  disposizioni  (Vds.  l'art.  100 per la cauzione provvisoria e
art.  101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il
contenuto,  valgono  a  conferire ai principi enunciati dall'art. 30,
comma 2-bis, della legge n. 109/1994 piena efficacia.
  Dopo  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  la  disciplina  deve
considerarsi  completa  e  dunque  non  e'  possibile  rinviare oltre
l'applicazione  di  una norma di legge integrata, come previsto dalla
legge stessa, da disposizioni regolamentari.
  La  previsione  di  schemi  di  polizza,  contenuta  nella legge n.
415/1998,  ha  portata  meramente  organizzativa  e  di funzionalita'
concreta.  Ad essa pertanto non puo' essere riconosciuta un'efficacia
condizionante l'applicazione della norma corrispondente all'interesse
sostanziale  dell'amministrazione  di  non  incontrare  ostacoli alla
realizzazione delle proprie pretese economiche.
  E'  da  ritenere, altresi', che le disposizioni di cui all'art. 30,
comma  2-bis,  come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore
sostanziale  di  clausola  legale  di un contratto e che pertanto nei
loro  confronti  debba  trovare  applicazione  l'art. 1339 del codice
civile,  per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto
inserite  nel  contratto,  anche  in  sostituzione di quelle difformi
apposte dalle parti.
  Da  cio'  consegue la possibilita' per l'amministrazione appaltante
di  agire  comunque  senza  la  preventiva  escussione  del  debitore
principale.
  Premesso  quanto sopra, va precisato che, in attesa dell'emanazione
degli  schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente,
le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o
nelle  lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui
al comma 2-bis dell'art. 30 della legge n. 109/1994.
    Roma, 24 gennaio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito