IL DIRIGENTE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
           delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e
    dell'assistenza sanitaria di competenza statale - ufficio VII
  Vista  l'istanza  del  21 dicembre  1999,  presentata dal direttore
generale  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  Citta' di Bologna,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di  trapianto  di  ossa  da  cadavere,  a  scopo  terapeutico, presso
l'azienda medesima;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 29 dicembre 2000;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o giugno 1999, del Ministro della sanita', che
ha   disposto   in  via  provvisoria,  in  ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto  in  conformita'  alle  disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali,
di  limitare  la  validita'  temporale  dell'autorizzazione fino alle
determinazioni  che  la  regione  Emilia  Romagna  adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  unita' sanitaria locale Citta' di Bologna e' autorizzata
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a
scopo  terapeutico,  prelevate  in  Italia  o importate gratuitamente
dall'estero;