Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Atta CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato "direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio 1999 e 2 marzo 2000. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni. L'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha esteso le agevolazioni di cui alla predetta legge 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con le suddette direttive, al punto 2.2, lettera c), sono state pertanto fissate le attivita' e i programmi ammissibili del "settore commercio", nonche' i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione delle graduatorie. Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. 1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi. 1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori: - valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo; - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo; - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali. Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni: a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, a sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla norma UNI ES ISO 14001; b) il programma riguarda l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili. 1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria. 1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto, 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva. 1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa: sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.