All'articolo  unico  del  decreto  citato in epigrafe, pubblicato
nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 60, seconda colonna, sono
da intendersi apportate le seguenti correzioni:
      al  secondo  periodo,  primo  rigo,  dove  e'  scritto: "I vini
"Orvieto  e "Orvieto classico immessi ...", leggasi: "I vini `Orvieto
e "Orvieto classico immessi ...";
      al  quarto periodo, secondo e terzo rigo, dove e' scritto: "...
delle  tipologie  "Orvieto superiore ed "Orvieto classico superiore ,
e'  consentito ...", leggasi: "... delle tipologie "Orvieto superiore
ed "Orvieto classico superiore, e' consentito ...";
      al  quinto  periodo,  primo  e  secondo  rigo, dove e' scritto:
"Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto e "Orvieto classico , anche
con  ...",  leggasi:  "Sulle  bottiglie  contenenti  vino  "Orvieto e
"Orvieto classico, anche con ...".