IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in
materia  di attivita' produttive, secondo cui il nucleo degli esperti
per  la  politica  industriale di cui il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi, deve essere
dotato  della  necessaria  struttura  di  supporto e disciplinato con
apposito  decreto  anche  in  attuazione  dei  criteri direttivi e di
quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428;
  Visto  il  citato  art.  10  della legge 7 agosto 1985, n. 428, che
istituisce presso la direzione generale del Tesoro il consiglio degli
esperti,  composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro
del  tesoro  su  proposta del direttore generale del Tesoro e prevede
che  detti  esperti  restino  in carica quattro anni e possano essere
confermati,   possano  rappresentare  l'amministrazione  in  riunioni
nazionali  ed  internazionali,  adempiere  a  compiti specifici e, se
appartenenti  ad  altre  amministrazioni  o  ad enti pubblici, essere
posti di diritto nella posizione di fuori ruolo;
  Visto  l'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  marzo 1997, n. 220, cosi' come modificato dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio 2000, registrato dalla
Corte  dei  conti  in  data  25  luglio,  registro n. 001 Industria e
commercio,  foglio  n.  321, relativo all'individuazione degli uffici
dirigenziali  di  livello  non generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Considerata  l'esigenza  di  costituire il nucleo di esperti per la
politica industriale di cui all'art. 3 della citata legge n. 140;
  Considerato che il suddetto nucleo non costituisce un nuovo ufficio
dirigenziale   generale,   ne'  e'  parte  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro, e pertanto non rientra fra i contenuti
tipici  dei  regolamenti  di organizzazione dei Ministeri, bensi' fra
quelli    dei   provvedimenti   rimessi   all'ordinario   potere   di
autorganizzazione dell'amministrazione;
  Considerato  altresi' che il sopra richiamato art. 3 della legge n.
140/1999, nel prevedere l'istituzione del nucleo in questione, rinvia
ad  un  apposito  decreto  senza  alcuna  ulteriore  specificazione e
stabilisce  gia'  gli  elementi fondamentali della disciplina di tale
nucleo, mediante il predetto rinvio alle disposizioni di cui all'art.
10 della legge n. 428/1985;
  Visto  il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari
della   Camera   dei   deputati   e   del   Senato  della  Repubblica
rispettivamente in data 25 e 26 luglio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  il nucleo degli esperti per la politica industriale
di  cui  all'art.  3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Il nucleo e'
composto   di   dieci   membri  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  su proposta del
titolare  della  direzione  generale  per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';  essi restano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.  I  componenti  del  nucleo  eventualmente  scelti  fra
dipendenti  pubblici  possono  essere  collocati  in  comando o nelle
corrispondenti posizioni dei rispettivi ordinamenti.
  2.  Ai fini della necessaria attivita' di supporto al nucleo di cui
al comma 1, la relativa segreteria e' curata dalla direzione generale
per   lo  sviluppo  produttivo  e  la  competitivita'  -  Ufficio  B1
"Politiche industriali e settoriali".
  3.  Le  spese  di  funzionamento del nucleo e della segreteria, ivi
compresi  i compensi degli esperti, sono poste a carico dell'apposito
stanziamento  di  cui al citato art. 3 della legge n. 140 del 1999, e
contenute  entro  i  limiti dello stesso, tenuto conto altresi' delle
ulteriori finalita' cui tale stanziamento e' preordinato.
  4.  Con  successivo  decreto,  adottato  ai  sensi dell'art. 14 del
decreto  legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sono
definite  le  direttive  per  l'attivita'  del nucleo, ivi compresi i
limiti  dei  relativi  compensi ai fini della stipula dei conseguenti
contratti  di collaborazione coordinata e continuativa e le eventuali
ulteriori disposizioni necessarie per il funzionamento del nucleo. Su
mandato  del  Ministero  o, in relazione alla materia, su mandato del
direttore  generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', i
singoli  esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi
nazionali ed internazionali ed adempiere a compiti specifici.