IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  8,  comma  3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, coordinato con legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30;
  Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove
e'  stabilito  che,  per  gli  anni  dal  1998  al  2000, i soggetti,
destinatari  della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della citata
legge  n. 30/1997, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti  aperti  presso  la  tesoreria  dello Stato superiori al 95 per
cento  dell'importo  cumulativamente  prelevato  alla fine di ciascun
bimestre dell'anno precedente;
  Visto  il  successivo  comma  4 del predetto art. 47 della legge n.
449/1997, che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali,
deroghe ai vincoli di cui sopra;
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
nel   rideterminare,   per   il  biennio  2001-2002,  il  limite  dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma
3,  della  ricordata  legge  n. 449/1997, all'importo cumulativamente
prelevato   alla   fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno  precedente
aumentato  del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le
disposizioni  recate  dall'art. 47, comma 4, della succitata legge n.
449/1997, in materia di concessione delle relative deroghe;
  Visto  il  decreto n. 29424 del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 23 gennaio 1998, con il quale sono
stati  disciplinati  i  prelevamenti  di  cassa  degli  enti  e delle
amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, nel triennio
1998-2000;
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 ottobre  1999, recante modificazioni e integrazioni alle tabelle A
e B della citata legge n. 720/1984;
  Visto  il  decreto n. 29822 del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  del  6 marzo  1998, con il quale il
Consiglio   superiore  della  Magistratura,  il  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del  lavoro e la Corte dei conti, in relazione alla
loro   natura  di  Organi  a  rilevanza  costituzionale,  sono  stati
autorizzati   ad  eseguire,  nel  triennio  1998-2000,  prelievi  dai
rispettivi  conti  di  tesoreria  in  deroga  al  limite  di  cui  al
richiamato art. 47, comma 3, della legge n. 449/1997;
  Considerato  che  a seguito della richiesta del Consiglio superiore
della  Magistratura,  di  cui  alla  nota  prot.  n.  p-97-21977  del
12 dicembre  1997,  e'  stata  disposta, nel corso dell'anno 1999, la
chiusura   della  pertinente  contabilita'  speciale  n.  1227  della
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma;
  Considerato  che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di
tesoreria  hanno  effettuato nel corso dell'anno 2000 prelevamenti di
limitato  ammontare  dai  conti  medesimi  ovvero  hanno  iniziato ad
operare  nel corso dell'anno stesso o inizieranno nel successivo anno
2001;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  concedere,  relativamente ai predetti
enti  ed  amministrazioni,  cosi'  come gia' previsto per il triennio
1998-2000,  una  autorizzazione  di deroga ai vincolo stabilito dalla
normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso
di  ciascun anno del biennio 2001-2002 in considerazione del limitato
impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;
  Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per
l'applicazione del citato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Destinatari della normativa
  1.  I  soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3,
del  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con legge di
conversione  28 febbraio  1997,  n.  30,  non possono effettuare, nel
biennio 2001-2002, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato
alla  fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno precedente aumentato del
2 per  cento,  cosi  come disposto dall'art. 66, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
  2.  I  destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti
presso la Tesoreria dello Stato fatta eccezione per:
    a) le regioni;
    b) i  comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra
enti locali territoriali;
    c) gli enti parchi nazionali;
    d) gli  enti  previdenziali  di  cui  alla  tabella B della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;
    e) gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi
l'Istituto  superiore  di sanita', i policlinici universitari gestiti
direttamente,     gli    Istituti    zooprofilattici    sperimentali,
l'Associazione  italiana  della  Croce Rossa, i Servizi di assistenza
sanitaria  ai  naviganti  e l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
    f) l'Ente  Poste  S.p.a.,  limitatamente  ai conti riguardanti le
operazioni eseguite per conto dello Stato;
    g) i  conti  intestati  all'Unione  europea  o quelli riguardanti
interventi di politica comunitaria;
    h) gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;
    i) i  dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile  delle  universita', i cui conti risultano ancora aperti al
31 dicembre 2000.