IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove e' stabilito che, per gli anni dal 1998 al 2000, i soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della citata legge n. 30/1997, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente; Visto il successivo comma 4 del predetto art. 47 della legge n. 449/1997, che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra; Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della ricordata legge n. 449/1997, all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della succitata legge n. 449/1997, in materia di concessione delle relative deroghe; Visto il decreto n. 29424 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 gennaio 1998, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, nel triennio 1998-2000; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, recante modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B della citata legge n. 720/1984; Visto il decreto n. 29822 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 6 marzo 1998, con il quale il Consiglio superiore della Magistratura, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la Corte dei conti, in relazione alla loro natura di Organi a rilevanza costituzionale, sono stati autorizzati ad eseguire, nel triennio 1998-2000, prelievi dai rispettivi conti di tesoreria in deroga al limite di cui al richiamato art. 47, comma 3, della legge n. 449/1997; Considerato che a seguito della richiesta del Consiglio superiore della Magistratura, di cui alla nota prot. n. p-97-21977 del 12 dicembre 1997, e' stata disposta, nel corso dell'anno 1999, la chiusura della pertinente contabilita' speciale n. 1227 della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma; Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2000 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso o inizieranno nel successivo anno 2001; Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per il triennio 1998-2000, una autorizzazione di deroga ai vincolo stabilito dalla normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del biennio 2001-2002 in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica; Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione del citato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000; Decreta: Art. 1. Destinatari della normativa 1. I soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, coordinato con legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare, nel biennio 2001-2002, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, cosi come disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato fatta eccezione per: a) le regioni; b) i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali; c) gli enti parchi nazionali; d) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', i policlinici universitari gestiti direttamente, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; f) l'Ente Poste S.p.a., limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato; g) i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria; h) gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano; i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle universita', i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2000.