IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione del 19 dicembre 2000 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di mais indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta'  di  mais,  le  cui  descrizioni  e  i risultati delle prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero:
            ---->  Vedere tabella nel formato PDF  <----


    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 9 gennaio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio

    Il  decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di
legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.