IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991), e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visti gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; Visto, in particolare, l'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare "omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici"; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari; Avuto presente il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonche' delle "indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; E m a n a le accluse "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette". Roma, 12 gennaio 2001 Il Governatore: Fazio