Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla CONFINDUSTRIA
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla CONFCOMMERCIO
                                  Alla CONFESERCENTI
                                  All'ANCE
                                  Al  comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane

  Con  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario
n.  122 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa
alle  modalita'  ed  alle procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive,
manifatturiere,  dei  servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono
state  indicate,  tra  l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni
per l'ammissibilita' alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative
alla  piena  disponibilita'  del suolo e/o degli immobili dell'unita'
produttiva ove viene realizzato il programma da agevolare.
  Tale piena disponibilita', per i programmi di investimento promossi
dalle  imprese  operanti  nel settore delle costruzioni che intendono
utilizzare  i  beni  agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, e' riferita alla sede operativa
di  cui  tali  imprese  stesse  devono essere titolari nel territorio
della  regione  interessata,  sede  che, peraltro, deve risultare dal
certificato di iscrizione al Registro delle imprese.
  In  relazione  al  tema  della  piena  disponibilita'  e della sede
operativa nella regione da parte di tali imprese, sono state avanzate
alcune  richieste di chiarimento da parte delle banche concessionarie
riguardanti alcuni casi particolari. Sull'argomento, anche al fine di
assicurare  la  massima  uniformita' nelle determinazioni istruttorie
delle  banche  stesse,  si  forniscono  le indicazioni che seguono in
riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.
  1.  La  sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta
per  le  sole  imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni
del  programma  nei  cantieri  ubicati  nelle  aree ammissibili della
regione  stessa.  Tale  condizione  e'  mirata  a  comprovare  che la
presenza  dell'impresa  nel  territorio della regione ha carattere di
stabilita'  e  continuita'  e non di episodicita'. A tale riguardo si
precisa   che   la   sede   operativa   puo'   coincidere,  a  titolo
esemplificativo,  con  la  sede  legale dell'impresa, con un immobile
adibito  al  ricovero  degli automezzi o anche con l'abitazione di un
socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la
condizione  che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione
al  registro  delle  imprese e che della stessa l'impresa abbia piena
disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande.
  2.  Qualora  il  programma  di investimenti comprenda interventi da
agevolare  su  immobili  (terreni  e/o fabbricati) che l'impresa gia'
possiede  o  che  intende  acquistare o realizzare, la disponibilita'
dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la
volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di
una  determinata  regione,  puo'  non essere necessariamente riferita
alla  suddetta sede operativa risultante dal certificato del registro
delle  imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le
altre  imprese  dei  settori  diversi  da quello delle costruzioni, a
quella  dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal
caso,  come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra'
essere   comprovata,   attraverso  idonea  documentazione  o  perizia
giurata,   anche   la  rispondenza,  in  relazione  all'attivita'  da
svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso.
  3.  Le  imprese  individuali  non  ancora  operanti  alla  data  di
presentazione   del  modulo  di  domanda,  che  sono  dispensate  dal
comprovare  in tale data l'iscrizione al registro delle imprese, sono
comunque  tenute  a  dimostrare,  nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa,  la  disponibilita'  dell'immobile  ove  ubicare  la  sede
operativa   nella  regione  (vedi  precedente  punto  1)  ovvero  ove
realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2); la
sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata,
attraverso  il  certificato  di iscrizione al registro delle imprese,
all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.
    Roma, 5 febbraio 2001
                                       Il direttore generale: Sappino