IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato l della legge n. 59/1997); Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei criteri di priorita' concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale; Visto altresi' il comma 2, del citato art. 10 che stabilisce che con lo stesso decreto di individuazione dei criteri di priorita' vengono fissati i limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa e' consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi; Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che prevede che le regioni e province autonome possono individuare criteri di priorita' per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo: Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 15 novembre 2000; Decreta: Art. 1. Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorita', validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti: 1o Criterio - Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi. Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati e' costituito dalle unita' aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unita' preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unita'-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle societa' cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali. 2o Criterio - Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi. Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorita'. 3o Criterio - Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali. Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti. L'ammontare degli investimenti totali e' cosi' determinato: a) nelle iniziative di avvio di attivita' esso e' pari ai nuovi investimenti ammessi; b) nelle iniziative di acquisto di attivita' preesistente esso e' pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attivita'; c) nei progetti innovativi esso e' pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento. 4o Criterio - Partecipazione femminile all'impresa. Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile: le imprese individuali il cui titolare sia donna; le societa' di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne; le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne. 5o Criterio - Certificazioni ambientali e/o di qualita' e programmi finalizzati al commercio elettronico. Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi: a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonche' l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995; b) il programma, o parte di esso, prevede investimenti in hardware, software e servizi finalizzati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti o servizi dell'impresa richiedente, attraverso la gestione telematica delle transazioni almeno fino alla fase del pagamento. Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.