IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   "Regolamento  per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a  favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato l
della legge n. 59/1997);
  Visto  l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione
delle    graduatorie    delle   domande   ammissibili   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previo parere del
Comitato  per  l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico
dei  criteri  di  priorita'  concernenti  il  grado di partecipazione
femminile    all'impresa,    l'impatto    occupazionale   complessivo
dell'iniziativa  e  la  relativa percentuale di manodopera femminile,
individuando  altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il
territorio nazionale;
  Visto  altresi'  il  comma 2, del citato art. 10 che stabilisce che
con  lo  stesso  decreto  di  individuazione dei criteri di priorita'
vengono   fissati  i  limiti  entro  i  quali  una  volta  realizzata
l'iniziativa  e'  consentito  lo  scostamento dai dati dichiarati nel
modulo   di  domanda  in  relazione  agli  elementi  che  determinano
l'attribuzione dei punteggi;
  Visto  l'art.  12, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314/2000,  che  prevede  che  le  regioni  e province
autonome  possono individuare criteri di priorita' per la concessione
delle  agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle
proprie esigenze di programmazione e sviluppo:
  Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui
all'art.  10  della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione
del 15 novembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   della   formazione   delle  graduatorie  delle  domande
ammissibili  alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
215,  per  la  determinazione  del punteggio da attribuire a ciascuna
iniziativa,  i  criteri  di  priorita', validi su tutto il territorio
nazionale, sono i seguenti:
1o Criterio - Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi.
  Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero
degli  occupati  attivati dal programma e l'importo dell'investimento
complessivamente  ritenuto  ammissibile  ad  agevolazione.  Il numero
degli   occupati  e'  costituito  dalle  unita'  aggiuntive  attivate
nell'anno a regime rispetto alle unita' preesistenti. A tal fine sono
considerati  occupati  i  dipendenti  assunti  a  tempo determinato e
indeterminato,  iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di
unita'-lavorative-anno  (ULA);  sono  inoltre  considerati occupati i
soci lavoratori delle societa' cooperative di produzione e lavoro e i
collaboratori  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice
civile, iscritti negli elenchi previdenziali.
2o Criterio  - Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti
ammessi.
  Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero
delle   occupate   donne   attivate   dal   programma   e   l'importo
dell'investimento    complessivamente    ritenuto    ammissibile   ad
agevolazione.  Per  il  calcolo  delle nuove occupate si applicano le
disposizioni  dettate  al  punto  precedente  in  relazione  al primo
criterio di priorita'.
3o Criterio - Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali.
  Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il valore
dei   nuovi   investimenti   previsti  dal  programma  e  ammessi  ad
agevolazione   e   gli   investimenti   totali,  intesi  come  valore
complessivo  risultante  dalla  somma  degli  investimenti nuovi e di
quelli preesistenti.
  L'ammontare degli investimenti totali e' cosi' determinato:
    a) nelle  iniziative  di avvio di attivita' esso e' pari ai nuovi
investimenti ammessi;
    b) nelle iniziative di acquisto di attivita' preesistente esso e'
pari  alla  somma  dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso
relativo all'acquisto dell'attivita';
    c) nei  progetti  innovativi  esso  e'  pari alla somma dei nuovi
investimenti   ammessi  e  dell'investimento  netto  preesistente  al
programma,  inteso  come  totale  delle immobilizzazioni materiali al
netto delle quote di ammortamento.
4o Criterio - Partecipazione femminile all'impresa.
  Il  criterio  opera  nel  caso  in  cui l'impresa richiedente sia a
totale  partecipazione  femminile,  attribuendo  al valore assunto da
ciascuno  dei  precedenti  tre  criteri  e dagli eventuali criteri di
priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del
valore  stesso.  A  tal  fine  si  intendono  a totale partecipazione
femminile:
    le imprese individuali il cui titolare sia donna;
    le  societa' di persone e le cooperative le cui socie siano tutte
donne;
    le  societa'  di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto
da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da
donne.
5o Criterio  -  Certificazioni ambientali e/o di qualita' e programmi
finalizzati al commercio elettronico.
  Il    criterio    opera    quando   ricorrono,   disgiuntamente   o
congiuntamente, i seguenti casi:
    a) l'impresa  richiedente  ha  aderito  a sistemi riconosciuti di
certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di
aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine
vengono  considerati  i  sistemi di certificazione della serie UNI EN
ISO9000,  EMAS,  UNI  EN  ISO14000  e  ECOLABEL, le certificazioni di
qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema
SINCERT,  le  attestazioni  di  specificita'  dei prodotti agricoli e
alimentari  DOP,  IGP,  AS,  IGT,  DOC  e  DOCG, nonche' l'iscrizione
dell'impresa   richiedente   nell'elenco  nazionale  degli  operatori
dell'agricoltura  biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo
n. 220 del 17 marzo 1995;
    b) il  programma,  o  parte  di  esso,  prevede  investimenti  in
hardware,  software  e  servizi  finalizzati ad attivare il commercio
elettronico   dei   prodotti   o  servizi  dell'impresa  richiedente,
attraverso  la gestione telematica delle transazioni almeno fino alla
fase del pagamento.
  Il  criterio  opera  attribuendo  al valore assunto da ciascuno dei
primi  tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati
dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.