IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997); Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123; Visto altresi' l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorita' eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21 comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2000 tra le regioni e le provincie autonome; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono stati fissati i criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Vista la propria circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, emanata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande; Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale i requisiti, le condizioni e le modalita' per l'accesso alle agevolazioni vengono comunicati alle imprese almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande; Considerato che si puo' provvedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese, per l'assegnazione delle risorse statali relative all'anno 2000 e di fondi stanziati dalle regioni ad integrazione delle stesse ai sensi dell'art. 12, comma 1, del predetto Regolamento n. 314/2000; Ritenuto di poter fissare il termine iniziale di presentazione delle domande al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della circolare esplicativa sopracitata, provvedendo intanto a diramarne il contenuto, nelle more della pubblicazione, attraverso il sito internet www.minindustria.it, per consentire alle imprese interessate di disporre di un congruo lasso di tempo per la compilazione del modulo di domanda; Considerato pertanto opportuno fissare il termine finale al 31 maggio 2001; Visto l'art. 22, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto; Ritenuto opportuno provvedere all'apertura dei termini per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle regioni e province autonome interessate la relativa predisposizione e l'avvio delle attivita' previste per la loro attuazione, fissando il termine iniziale al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sopracitata circolare esplicativa; Ritenuto altresi' opportuno fissare il termine finale al 31 luglio 2001, affinche' i programmi di cui sopra possano essere predisposti da tutte le regioni dopo un congruo lasso di tempo, per consentire alle regioni e province autonome il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di approvazione dei programmi stessi e di stanziamento dei relativi fondi regionali; Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215, ritenendolo compatibile con il mercato comune, anche in considerazione degli impegni assunti dalle autorita' italiane di adottare opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato; Considerato che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo, per l'attuazione degli interventi a favore dei programmi regionali sopraccitati, di contenere la misura dell'agevolazione nei limiti della regola de minimis nel caso in cui i programmi regionali prevedono aiuti a favore di soggetti terzi e questi ultimi abbiano la qualifica di imprese; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314 e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 1138443 del 2 febbraio 2001 citata in premessa. Il testo della predetta circolare e' reso disponibile, dalla data del presente decreto, nel sito internet www.minindustria.it 2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 e' fissato al 31 maggio 2001. 3. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a L. 301.000.000.000 e risultano composte, per L. 285.000.000.000, dalle risorse statali relative all'esercizio finanziario 2000 gia' ripartite tra le regioni e le province autonome con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 citato in premessa, e per L. 16.000.000.000 dalle risorse stanziate dalle regioni che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000. 4. Le regioni che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 5. L'importo complessivo di L. 301.000.000.000 indicato al comma 3 risulta cosi ripartito: ===================================================================== | Quota statale | Quota regionale | Regione | L./mld | L/mld |Totale L/mld ===================================================================== Piemonte | 13,798| 1 | 14,798 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta | 0,259| - | 0,259 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 6,508| 1 | 7,508 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 18,763| 1 | 19,763 --------------------------------------------------------------------- Prov. autonoma di | | | Bolzano | 0,485| - | - --------------------------------------------------------------------- Prov. autonoma di | | | Trento | 0,858| - | - --------------------------------------------------------------------- Veneto | 9,176| 1 | 10,176 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia | | | Giulia | 2,914| - | 2,914 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna | 7,810| 1 | 8,810 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 11,251| 1 | 12,251 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 2,831| 1 | 3,831 --------------------------------------------------------------------- Marche | 3,916| 1 | 4,916 --------------------------------------------------------------------- Lazio | 23,567| 1 | 24,567 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 5,671| - | - --------------------------------------------------------------------- Molise | 2,099| 1 | 3,099 --------------------------------------------------------------------- Campania | 51,492| 1 | 52,492 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 33,147| 1 | 34,147 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 4,143| 1 | 5,143 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 22,961| 1 | 23,961 --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 49,770| 1 | 50,770 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 13,580| 1 | 14,830 6. I criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Marche, Toscana, Campania e Molise. Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.