LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il  Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 "Testo Unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge ottobre 1997, n. 352";
   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977. n. 616. con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.
   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18.
   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431".
   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10  dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero  "ape  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo
comma  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  attuali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenze di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   RILEVATO  che  in  base  alla  citata  D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale  e che pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
   CONSIDERATO,  comunque  che  l'approvazione  da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R.  pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la  compatibilita' dello stralcio con il piano approvato in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
   ATTESO   dunque,   che   la   Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale  tali  da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico.
   PRESO  ATTO  che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente
riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
   -  che  in  data  25.10.2000  e' pervenuta l'istanza del Comune di
Valdidentro  (SO)  di  richiesta  di  stralcio  delle  aree  ai sensi
dell'art.  1  ter  legge  431/85  da parte del Sig. Gurini Ido per la
sistemazione di strada agricola in loc. Arnoghina:
   -  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente,  cosi' come risulta dalla relazione agli atti dell'Unita'
Organizzativa,  si  evince  che  non  sussistono esigenze assolute di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente dell'Unita' Organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare
i  suddetti  interessi  pubblici  e  sociali  ad essa sottesi i quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prenderli  in  esame,  in  ragione  dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata.
   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA

1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in Premessa, l'area
   ubicata  in Comune di Valdidentro (SO) fg. 69 mapp. n. 59, 249, 62
   per  la  sola  parte interessata alla realizzazione delle opere in
   oggetto    dall'ambito   territoriale   n.   2   individuato   con
   deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
   per  la sistemazione di strada in loc. Arnoghina da parte del Sig.
   Gurini Ido;
2) di   ridefinire.   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
   precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con
   la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.
3) di  pubblicare  la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
   della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
   giugno  1940,  n.  1357  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione
   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
   settembre 1980, n. 54.

Milano 1 dicembre 2000

                                  Il segretario: Sala