IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1o luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Prosciutto  Toscano",  ai  sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale e' stato
autorizzato  l'organismo  privato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita'
agroalimentare  S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  "Prosciutto  Toscano" sopra indicata, ai sensi
dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio del prosciutto toscano,
con  sede  in  San  Donato  in  Collina (Firenze), intesa ad ottenere
alcune  modifiche  del disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta  "Prosciutto Toscano", ai sensi dell'art. 9 del
citato regolamento (CEE) 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, serie generale n. 233
del   5 ottobre   2000,  in  relazione  alla  quale  potevano  essere
presentate   al  Ministero  delle  politiche  e  forestali  eventuali
osservazioni,   adeguatamente   motivate,   da   parte  dei  soggetti
interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di
pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la nota prot. n. 64064 del 15 novembre 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  25 gennaio  2001,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  "Prosciutto Toscano", in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Prosciutto Toscano" secondo la
modifica   richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo  1997  alla  modifica,  chiesta dal Consorzio del prosciutto
toscano, al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta  "Prosciutto  Toscano"  registrata  con  regolamento (CE) n.
1263/96  della  Commissione  del 1o luglio 1996 ai sensi dell'art. 17
del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  233  del 5 ottobre 2000 e
notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle
premesse al presente decreto.