L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza    sulle    assicurazioni,    e   successive   disposizioni
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto ministeriale del 6 aprile 1992, di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I  e  V  e
riassicurativa  nel  ramo I di cui alla tabella A) dell'allegato I al
citato  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 174, rilasciata alla
Bayerische Vita S.p.a., con sede in Milano, via Ripamonti n. 286/17;
  Viste  le  istanze  presentate dalla Bayerische Vita S.p.a. in data
10 luglio  1997 e 22 settembre 2000 con le quali ha chiesto di essere
autorizzata  ad  estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa ai
rami  III  e  VI  di  cui  alla tabella A) dell'allegato I al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Vista  la  delibera  con  la quale il consiglio dell'Istituto nella
seduta  del 24 gennaio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  174,  si e' espresso favorevolmente in merito alle istanze
soprarichiamate presentate dalla Bayerische Vita S.p.a.;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  Bayerische  Vita  S.p.a.,  con sede in Milano, via Ripamonti n.
286/17,   e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  ai rami III e VI di cui alla tabella A) dell'allegato I
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2001
                                             Il presidente: Manghetti