Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Trasformazione 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Riferimenti normativi: - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazione di diritto privato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. - Gli articoli 3, e 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi' recitano: "Art. 3 (Finalita' delle fondazioni). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. 2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio". "Art. 16 (Scritture contabili e bilancio). - 1. La fondazione, anche quando non esercita attivita' commerciali, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile. 2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 3. Il Ministro del tesoro puo' stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conio della particolare attivita' delle fondazioni. Puo' disporre, altresi', in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto. 4. Il bilancio e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni. 5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' riportato nei riferimenti normativi dell'art. 2.