Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                           Trasformazione
  1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
assimilate,  gia'  disciplinati  dal titolo II, della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la
personalita'  giuridica  di diritto privato a decorrere dal 23 maggio
1998.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente
previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno
1996,  n.  367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
  3.  La  fondazione  e'  dotata  di  uno statuto che ne specifica le
finalita',  con  riferimento  a quanto previsto dagli articoli 3 e 10
del  decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa puo' continuare
ad   avvalersi   del   patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato.  Le
disposizioni  dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 1999.
 
                            Riferimenti normativi:
              - La  legge  14  agosto  1967,  n.  800, recante "Nuovo
          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
          n. 233.
              - Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,
          recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
          operano  nel  settore  musicale  in  fondazione  di diritto
          privato"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          1996, n. 161.
              - Gli  articoli  3,  e  16  del  decreto legislativo 29
          giugno 1996, n. 367, cosi' recitano:
              "Art.   3   (Finalita'   delle  fondazioni).  -  1.  Le
          fondazioni  di  cui  all'art.  1 perseguono, senza scopo di
          lucro,  la  diffusione  dell'arte  musicale,  per quanto di
          competenza la formazione professionale dei quadri artistici
          e l'educazione musicale della collettivita'.
              2. Per  il perseguimento dei propri fini, le fondazioni
          provvedono  direttamente  alla  gestione  dei  teatri  loro
          affidati,  conservandone  il patrimonio storico-culturale e
          realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale
          o  all'estero,  spettacoli  lirici, di balletto e concerti;
          possono  altresi'  svolgere,  in  conformita'  degli  scopi
          istituzionali,  attivita'  commerciali  ed accessorie. Esse
          operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza
          e nel rispetto del vincolo di bilancio".
              "Art.  16  (Scritture  contabili  e  bilancio). - 1. La
          fondazione,    anche    quando   non   esercita   attivita'
          commerciali,  deve  tenere  i  libri  e  le altre scritture
          contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.
              2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto
          secondo  le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
          codice civile, in quanto compatibili.
              3. Il  Ministro  del  tesoro  puo'  stabilire specifici
          schemi  di  bilancio  che  tengano  conio della particolare
          attivita'  delle  fondazioni.  Puo'  disporre, altresi', in
          rapporto  al  totale dell'attivo dello stato patrimoniale o
          al  totale  del  valore della produzione e dei proventi del
          conto  economico, che il bilancio, prima dell'approvazione,
          sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di
          revisione  iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo 1975, n. 136,
          secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.
              4. Il   bilancio   e'   approvato   dal   consiglio  di
          amministrazione  nei  termini  previsti per le societa' per
          azioni.
              5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del
          bilancio   deve   essere,   a  cura  degli  amministratori,
          trasmessa  al  Ministero  del  tesoro  e  all'Autorita'  di
          Governo  competente  in materia di spettacolo, e depositata
          presso l'ufficio del registro delle imprese".
              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 29
          giugno 1996, n. 367, e' riportato nei riferimenti normativi
          dell'art. 2.