IL PRESIDENTE - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; - vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475; - visto il Regolamento Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995; - vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; - vista la legge 24 giugno 1997, n. 196; - visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; - visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; - visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; - visto il decreto legisiativo 30 luglio 1999, n. 286; - visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; - vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; - visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; - vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha adottato modifiche al Regolamento Generale dell'INFN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 dei 10 novembre 2000; - vista la deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha adottato ulteriori modifiche al Regolamento Generale dell'INFN ed ha dato mandato al Presidente di procedere ai conseguenti adempimenti; - considerato che la richiamata deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000 ha introdotto nel Regolamento Generale dell'INFN le disposizioni sotto riportate: articolo 2, comma 1: "1 - L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonche' la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attivita' in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381". articolo 2, comma 3, lettera d): "d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, societa', anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo"; articolo 3, comma 3: "3 - Il Consiglio Direttivo determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali."; articolo 4, comma 1: "1 - L'Istituto programma la propria attivita' sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quale vengono fissati gli indirizzi generali."; all'articolo 5 e' soppresso il comma 2; articolo 6, comma 2: "2 - Il bilando preventivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ed e' trasmesso agli Organi competenti".; articolo 6, comma 3: "3 - Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed e' trasmesso agli Organi competenti".; articolo 7, commi 1 e 2: "1 - L'istituto affida ad un apposito Comitato la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti. 2 - Il Comitato di Valutazione e' nominato dal Consiglio Direttivo, e' composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate."; articolo 9, comma 2: "2 - Il Presidente e' designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed e' nominato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204". articolo 10, comma 4, lettera d): "d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonche' i Responsabili dei Gruppi Collegati"; articolo 10, comma 4, lettera e): "e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 27"; articolo 10, comma 4, lettera f): "f) nomina i componenti dei Comitato di Valutazione di cui all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo 7"; articolo 14, comma 1, lettera a): ."a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di Presidente, designati dal Ministro del Tesoro e scelti tra il personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei revisori contabili"; articolo 14, comma 1, lettera c): c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili". all'articolo 24 sono soppressi i commi 4 e 6; articolo 26, comma 3: "3 - Sono componenti del Consiglio: a) Il Direttore che lo presiede; b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi; c) tre Rappresentanti eletti dal personale dipendente della Struttura". articolo 28: " 1- Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, adegua le vigenti normative interne dell'Istituto"; - vista la nota dell'Istituto del 27 luglio 2000, prot. n. 016125, con la quale la deliberazione n. 6886 e' stata trasmessa al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; - visto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; - ritenuto, pertanto, necessario dar seguito a quanto disposto dalla detta deliberazione n. 6886 che autorizza il Presidente dell'Istituto ad apportare al testo finale del Regolamento Generale dell'INFN, gli aggiustamenti tecnici che si rendono necessari ai fini della sua articolazione e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - considerato che l'inserimento delle disposizioni novellate interessa quasi ogni articolo del Regolamento Generale, cosicche' si rende necessaria la pubblicazione dell'intero testo risultante; Dispone 1) che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nelle premesse, del testo del Regelamento Generale dell'INFN (doc. gen. n. 1100/1995-rev. 1), allegato alla presente Disposizione di cui costituisce parte integrante. 2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989. Roma, 7 febbraio 2001 Il presidente: IAROCCI Articolo 1 La Natura Giuridica 1 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in Frascati, e' Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.