IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto il decreto ministeriale n. 28516 del 6 luglio 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  ITIS - Industrie tessili
innovative,  inoltrata  presso  la competente direzione regionale del
lavoro  come  da  protocollo della stessa, in data 4 aprile 2000, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8 febbraio 2000
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1o marzo 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  manifatturiera  applicato  a  25 ore medie settimanali nei
confronti  di  un  massimo  di  lavoratori,  pari  a  dicianove su un
organico complessivo di ventiquattro unita';
  Visto il successivo verbale d'accordo sindacale del 21 aprile 2000,
con  cui le parti hanno concordato che il contratto di solidarita' ha
interessato  anche  un  impiegato  amministrativo  settimo  livello a
decorrere dal 1o maggio;
  Vista  la  nota  aziendale  del  12 ottobre  2000  integrativa alla
richiesta di contratto di solidarieta', con cui la ditta ha inoltrato
la  domanda  in  favore  del  suddetto lavoratore, dichiarando che il
contratto  di  solidarieta'  in  essere ha riguardato in totale venti
lavoratori;
  Ritenuto di annullare e sostituire il citato provvedimento n. 28516
del  6 luglio  2000  al  fine  di  autorizzare  la corresponsione del
suddetto  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore di una
unita' lavorativa a decorrere dal 1o maggio 2000;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo dal 1o marzo 2000 al 28 febbraio
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  ITIS  -
Industrie  tessili  innovative,  con  sede  in Villacidro (Cagliari),
unita'  di  Villacidro  (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima  il  lavoro  da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali
nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unita'
su un organico complessivo di ventiquattro unita'.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
6 luglio 2000, n. 28156.