Alle Regioni a statuto ordinario
                                  Ai   Tesorieri   delle   regioni  a
                                  statuto ordinario
                                  Alla      Banca      d'Italia     -
                                  Amminisrazione   centrale  servizio
                                  rapporti con il Tesoro
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alla  Corte  dei conti segretariato
                                  generale
                                  Alle   Amministrazioni  centrali  e
                                  periferiche dello Stato
                                  Agli  Uffici centrali di bilancio e
                                  alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'Associazione bancaria italiana

  L'art.  66  della  legge  finanziaria  23 dicembre  2000,  n.  388,
introduce una radicale modifica del sistema di Tesoreria unica per le
regioni a statuto ordinario.
  In particolare, le disposizioni prevedono l'inclusione dei suddetti
Enti  nella  tabella  A  della  legge  29 ottobre  1984,  n.  720  e,
conseguentemente,  una  modifica  del  sistema  di accreditamento dei
trasferimenti  statali,  una utilizzazione piu' autonoma e tempestiva
della  liquidita'  da parte delle regioni e la partecipazione diretta
dei  Tesorieri  nella regolazione dei rapporti di credito e di debito
con la Banca d'Italia.
  Prima  di illustrare gli aspetti applicativi della normativa appare
utile  evidenziare,  sotto  un  profilo generale, che gli attuali tre
conti  correnti  (conto  ordinario,  conto  sanita' e conto disavanzi
sanita')  aperti  presso  la  Tesoreria centrale dello Stato verranno
sostituiti  per  le  regioni  a statuto ordinario, dal 1o marzo 2001,
dalle   contabilita'  speciali  infruttifere  intestate  alle  stesse
regioni  e  aperte  presso  le sezioni di Tesoreria provinciale dello
Stato ubicate nei capoluoghi di regione.
  Le amministrazioni statali che dispongono pagamenti in favore delle
regioni    a    statuto   ordinario   dovranno   pertanto   procedere
all'accreditamento  dei  fondi sulle citate contabilita' speciali - e
non  piu'  sui  richiamati  conti  correnti - con l'avvertenza che le
nuove  modalita'  di  estinzione  dei titoli di spesa interessano gli
accreditamenti  esigibili a partire dalla predetta data del 1o marzo.
Al fine di agevolare i pagamenti, in allegato alla presente circolare
e'  riportata  l'indicazione della contabilita' speciale infruttifera
intestata ad ogni singola regione.
  Cio'  premesso,  si  ritiene  di  fornire  i  seguenti  chiarimenti
sull'applicazione della predetta normativa:
1) Cessazione del limite del 3%.
  L'inclusione  delle regioni nella tabella A della legge n. 720/1984
fa  venir  meno,  dal  1o marzo  2001,  il  limite  stabilito  per le
disponibilita'  detenibili  presso  il  sistema  bancario  (3%  delle
entrate previste nel bilancio di previsione).
  Le  entrate  detenibili  al  di  fuori  delle contabilita' speciali
(presso  il sistema bancario o postale) sono pertanto, dalla suddetta
data,  quelle  individuate  dal  nuovo  sistema di Tesoreria unica e,
cioe',  tutte  le  entrate  che non provengono dal bilancio statale e
quelle   rivenienti   dalle  operazioni  di  indebitamento  (prestiti
obbligazionari e mutui) non assistite da alcun contributo statale sia
in  conto  capitale che in conto interessi. Tra le entrate detenibili
al   di  fuori  delle  predette  contabilita'  sono  comprese  quelle
afferenti  l'accisa sulle benzine e l'addizionale regionale all'IRPEF
che  verranno  direttamente  accreditate  ai  Tesorieri  regionali su
disposizione  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
IGEPA, Ufficio XII.
  Si  precisa  che  le  giacenze in essere al 1o marzo p.v. presso il
Tesoriere  regionale devono essere utilizzate seguendo il criterio di
utilizzo prioritario illustrato al seguente punto 3).
  Le  giacenze  esistenti  al  1o marzo  2001  sui tre conti correnti
(ordinario,   sanita'  e  disavanzi  sanita')  verranno  direttamente
trasferite dalla Tesoreria centrale sulle nuove contabilita' speciali
infruttifere  e,  pertanto, nessuna operazione di prelevamento potra'
essere  richiesta  dalle  regioni  con  valuta  successiva all'ultimo
giorno  di  febbraio. Anche le operazioni di giro fondi che dovessero
essere   richieste,   verranno  effettuate  non  oltre  la  data  del
28 febbraio.
2) Prima alimentazione delle contabilita' speciali.
  Il primo flusso destinato ad alimentare le contabilita' speciali e'
costituito  dalle  giacenze  esistenti  sui tre conti correnti aperti
presso  la Tesoreria centrale: conto ordinario, conto sanita' e conto
disavanzi  sanita'.  Le  giacenze  esistenti al 1o marzo p.v. su tali
conti   correnti   saranno   trasferite   -  come  gia'  precisato  -
direttamente  dalla  Tesoreria  centrale  sulle  corrispondenti nuove
contabilita'   speciali  infruttifere  e,  entro  tempi  estremamente
ravvicinati,  la  stessa  Tesoreria centrale rendera' disponibile per
ciascuna  regione  interessata il tabulato (mod. 56T) contenente, per
ogni  conto  corrente,  la  descrizione  delle  singole operazioni di
entrata e di uscita del mese di febbraio e il saldo di fine mese.
  Eventuali  accreditamenti  che  dovessero  essere  imputati sino al
30 giugno  2001  ai  citati  conti  correnti  di  Tesoreria  centrale
verranno   trasferiti  alle  contabilita'  speciali.  A  partire  dal
1o luglio 2001, gli eventuali titoli di spesa che dovessero prevedere
ancora,  quale modalita' di estinzione, l'accreditamento di somme sui
richiamati  conti  correnti  saranno  restituiti alle amministrazioni
emittenti  perche'  vengano riemessi con l'indicazione corretta della
modalita'  di  estinzione,  atteso che da tale data verranno chiusi i
predetti conti correnti.
  Vanno  naturalmente  escluse  dal  trasferimento  alle contabilita'
speciali  le somme eventualmente accantonate dalla Tesoreria centrale
per  pignoramenti  operati  sulle giacenze dei citati conti correnti.
Dette somme verranno prelevate d'ufficio dalla Tesoreria centrale che
emettera'  quietanze di trasferimento fondi (121 T) che daranno luogo
ad ordini di pagamento intestati alla regione esecutata e finalizzati
a  mantenere  accantonati  i  fondi in attesa della definizione delle
procedure esecutive.
3) Priorita' di utilizzo delle disponibilita'.
  I  pagamenti  regionali  devono  essere  eseguiti dai Tesorieri con
scrupolosa osservanza del criterio di priorita' stabilito dall'art. 7
del decreto legislativo n. 279/1997.
  In particolare, i pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando,
prima,  le  disponibilita'  depositate  presso  il  Tesoriere e, poi,
quelle depositate presso la contabilita' speciale.
  Giova  sottolineare che - ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato
decreto  legislativo  n.  279/1997  tra  le disponibilita' depositate
presso  il  Tesoriere regionale devono essere ricomprese anche quelle
temporaneamente  reimpiegate  in  operazioni  finanziarie  (titoli di
Stato  e  obbligazioni  a  breve,  medio  e lungo termine, operazioni
pronti  contro  termine,  ecc.). Ai fini del rispetto del criterio di
prioritario  utilizzo  non vanno invece considerate le disponibilita'
espressamente  indicate nello stesso art. 7 (accantonamenti per fondi
di  previdenza  a  capitalizzazione per quiescenza personale e valori
mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati).
  Le  disponibilita'  rivenienti  dai  conti correnti postali saranno
riversate  presso  il  Tesoriere  secondo  le  indicazioni fornite da
ciascuna  regione  e,  comunque,  con  una cadenza non superiore a 15
giorni.
  Il  Tesoriere  regionale  avra'  peraltro  cura  di  rispettare gli
eventuali  vincoli che la regione dovesse apporre nella utilizzazione
delle  disponibilita'  (ad  esempio,  per  il pagamento delle rate di
ammortamento  dei  mutui, ecc.). Anche in questo caso, come precisato
nel  successivo  paragrafo,  i  vincoli dovranno essere apposti sulle
giacenze   depositate  nella  contabilita'  speciale  e  i  pagamenti
relativi  alle spese cui i predetti vincoli sono finalizzati dovranno
essere  fronteggiati  utilizzando  prioritariamente,  se  e in quanto
esistente, la liquidita' depositata presso il Tesoriere.
4) Pignoramenti di somme.
  In  considerazione  del  criterio  di  utilizzo  prioritario  delle
entrate   proprie,   i   vincoli   di  indisponibilita'  delle  somme
corrispondenti  ai pignoramenti dovranno essere apposti dai Tesorieri
regionali  prioritariamente  sui fondi depositati presso la Tesoreria
statale.  In  caso  di assegnazione delle somme a favore del soggetto
pignorante  il  pagamento dovra' comunque essere disposto utilizzando
prioritariamente,  se e in quanto esistente, la liquidita' depositata
presso  il  Tesoriere  e,  contestualmente,  dovra' essere rimosso il
vincolo di indisponibilita' apposto sulla contabilita' speciale.
  In   considerazione   di  quanto  sopra,  gli  attuali  vincoli  di
indisponibilita'  apposti  sui  fondi  depositati  presso i Tesorieri
dovranno  essere  necessariamente  trasferiti  sulle somme depositate
nella  contabilita' speciale e, solo in caso di insufficienza di tali
somme,  dovranno  essere  temporaneamente  conservati,  per  la quota
necessaria, sulle somme depositate presso il Tesoriere.
5) Pagamenti a favore delle aziende sanitarie.
  Come  precisato  nella  relazione illustrativa del disegno di legge
finanziaria  per l'anno 2001, il nuovo sistema di Tesoreria
unica   introdotto   per   le  regioni  a  statuto  ordinario  incide
notevolmente sul sistema di finanziamento delle aziende sanitarie.
  Infatti  -  nel  mentre si rinvia per le anticipazioni sanitarie al
decreto  ministeriale  che  sara' emanato in attuazione dell'art. 13,
comma  6,  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 - si fa
presente che il venir meno dei richiamati conti correnti regionali di
Tesoreria  centrale (ordinario, sanita' e disavanzi sanita') comporta
la  cessazione dell'attuale complessa procedura di addebito del conto
corrente  regionale  "sanita'"  e  di  accredito  delle  contabilita'
speciali intestate alle aziende sanitarie.
  L'accreditamento delle contabilita' speciali delle suddette aziende
sanitarie  dovra'  infatti  essere  disposto direttamente da ciascuna
regione   a   statuto   ordinario   utilizzando  prioritariamente  le
disponibilita' esistenti presso il tesoriere.
  Qualora non sussistano disponibilita' presso il tesoriere regionale
l'accreditamento puo' essere disposto anche attraverso:
    a) operazioni  di  giroconto  nei  casi  in  cui  le contabilita'
speciali  di  destinazione  delle  aziende sanitarie risultino accese
presso  la  stessasezione di tesoreria provinciale dello Stato in cui
e' aperta la contabilita' speciale regionale;
    b) operazioni   di   trasferimento  fondi  nei  casi  in  cui  le
contabilita'  speciali  di  destinazione  delle  citate  aziende  non
risultino accese presso la stessa sezione di Tesoreria.
  Giova  rilevare,  peraltro,  che il meccanismo di finanziamento del
settore  sanitario e' di fatto basato sulle anticipazioni corrisposte
dalla  Tesoreria  statale,  atteso che gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale    regionale    all'IRPEF    seguono   temporalmente
l'effettivo fabbisogno di spesa.
  Da   quanto   sopra  esposto  emerge  che  la  nuova  procedura  di
finanziamento  delle  aziende  sanitarie  e' estremamente piu' snella
rispetto a quella sinora adottata.
  Infatti,  la  regione  non  dovra' piu' trasmettere al Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato e alle sezioni di tesoreria
provinciale  il  provvedimento  di  riparto  e  di assegnazione delle
risorse  finanziarie  alle  aziende sanitarie. Le risorse finanziarie
verranno,   di  fatto,  assicurate  dalle  anticipazioni  mensilmente
accreditate   sulla   contabilita'   speciale  della  regione.  Dette
anticipazioni  saranno  commisurate  a  1/12  delle  risorse  annuali
necessarie  ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 56/2000,
ad assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria.
Regolazione  dei  rapporti  di  debito  e  di credito tra i tesorieri
regionali e le sezioni di tesoreria.
  L'inclusione  delle  regioni  a  statuto  ordinario nella tabella A
della  legge  n. 720/1984 determina l'applicazione delle disposizioni
che  disciplinano  la  regolazione  (entro il terzo giorno lavorativo
successivo  a  quello  di esecuzione delle operazioni di incasso e di
pagamento  effettuate  dai  tesorieri)  dei  rapporti  di debito e di
credito  fra  il  tesoriere  regionale  e  la  competente  sezione di
tesoreria  provinciale  e  il  riconoscimento,  a carico dello Stato,
degli  interessi  dovuti  sulle "anticipazioni tecniche" disposte dai
tesorieri  regionali.  Per  "anticipazioni  tecniche"  si intendono i
pagamenti  effettuati  -  in  eccedenza alla disponibilita' esistente
presso  il  tesoriere  - a valere sulle disponibilita' giacenti sulla
contabilita'  speciale.  Appare  utile  citare  in particolare, tra i
decreti  ministeriali  attuativi  della legge n. 720/1984, il decreto
ministeriale  26 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio
1985),  il  decreto ministeriale 22 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale
n.  284  del 3 dicembre 1985) e il decreto ministeriale 13 marzo 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997).
  Ulteriori  richieste  di chiarimenti possono essere indirizzate al:
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, IGEPA, Ufficio
XII, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
  I  chiarimenti possono essere altresi' richiesti telefonicamente al
responsabile  del  suddetto  ufficio,  dott.  Edoardo Grisolia, al n.
06/47613784 (fax 06/47614749).
    Roma, 13 febbraio 2001

                             Il Ragioniere generale dello Stato
                                         Monorchio