IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Visto lo statuto dell'Ateneo emanato con proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto n. 1516 in data 31 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento autonomia universitaria, in data 22 ottobre 1999, con la quale e' stato trasmesso il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 settembre 1999, relativamente alla modifica della tipologia nazionale della suddetta scuola di specializzazione; Viste le deliberazioni degli organi accademici relative al riordino della scuola di specializzazione in biochimica clinica; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 20 dicembre 2000; Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento didattico di ateneo emanato con proprio decreto n. 700 in data 28 giugno 2000; Decreta: Art. 1. L'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, emanato con decreto rettorale n. 1516 del 31 ottobre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 in data 28 novembre 1997 e' soppresso e sostituito dal nuovo ordinamento allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante (allegato n. 1). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 29 gennaio 2001 Il rettore: Cuccurullo