IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31 luglio  1997,  n. 3l9 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Visto, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n. 8 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  13 del 17 gennaio 2001, con il quale, viste le proposte
avanzate   dalle   regioni  Abruzzo,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana,
Umbria,  Valle  d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e
Bolzano  ai  fini  della  formazione delle graduatorie del 2000 della
legge  n.  488/1992  per  il  "settore  industria"  e  le  successive
determinazioni  concordate  con  le  regioni  e  le province autonome
medesime  in  merito  alla  valutazione  della  compatibilita'  delle
proposte  stesse  con  lo  sviluppo  complessivo  di  tutte  le  aree
interessate  e  con  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.
527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate
le priorita' di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto;
  Vista la nota del 30 gennaio 2001 della direzione industria-settore
promozione  e  sviluppo  delle  P.M.I. della regione Piemonte, con la
quale  viene  comunicato  che, a seguito di un mero errore materiale,
nell'elenco  dei comuni piemontesi indicati ai fini dell'attribuzione
del punteggio per l'indicatore regionale della graduatoria ordinaria,
recepito  nel  citato  decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, non
sono  stati  indicati, rispetto alla totalita' delle aree ammissibili
della  regione  Piemonte,  solo  quelli ricompresi nell'ob. 2 (per il
periodo  2000-2006)  della provincia di Vercelli e viene richiesta la
conseguente rettifica;
  Ritenuto necessario pertanto apportare le conseguenti rettifiche al
decreto ministeriale 21 dicembre 2000;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'allegato  n.  2  al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 8 alla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  13 del 17 gennaio 2001, l'elenco dei
comuni  della graduatoria ordinaria della regione Piemonte denominato
"Piemonte"  deve  intendersi  integralmente sostituito, a causa di un
mero errore materiale, dalla dizione "Tutte le aree ammissibili della
regione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta